Esenzione IMU locali di culto senza intesa con lo Stato (Cass. civ. Sez. V n. 21184 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In base a una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, per le esenzioni o agevolazioni IMU degli immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto non è richiesta una previa intesa con lo Stato italiano. L’art. 7, primo comma, lett. d), d.lgs. n. 504/1992, riferito agli artt. 8 e 19 Cost., non può subordinare il beneficio fiscale alla sussistenza di un’intesa disciplinata dall’art. 8, terzo comma, Cost., perché le intese non sono una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni. Sul piano processuale, l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e non richiede ricorso incidentale. Nelle imposte periodiche il giudicato esterno opera solo su elementi stabili o tendenzialmente permanenti della fattispecie, non su questioni di diritto.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo. Oggetto della controversia è un avviso di accertamento IMU 2012, relativo ad alcuni immobili adibiti al culto.

La contribuente ricorre in cassazione con tre motivi, poi integrati dalla memoria di replica. Il Comune resiste con controricorso ed eccepisce in via preliminare il giudicato esterno per sei decisioni passate in giudicato tra le parti, relative agli stessi immobili ma per anni diversi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di giudicato esterno, che qualifica come preliminare. Richiamando le Sezioni Unite n. 13916 del 2006, rileva che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, al pari di quello interno, e che non è necessaria la proposizione di un ricorso incidentale.

Il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi e corrisponde a un interesse pubblico, volto a evitare giudicati contrastanti secondo il principio del ne bis in idem. La garanzia di stabilità non trova ostacolo nel divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., che riguarda solo i documenti producibili nel merito e non quelli attestanti la successiva formazione del giudicato.

La Corte precisa poi che nelle imposte periodiche il giudicato esterno è configurabile quando gli elementi considerati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente, e non riguarda invece gli elementi variabili. Nel caso concreto, le sentenze prodotte dal Comune non concernono elementi stabili della fattispecie, ma questioni di diritto, che per loro natura non sono suscettibili di passare in giudicato. L’interpretazione delle norme compiuta da un giudice non può vincolare l’attività esegetica di altro giudice, non trovando riconoscimento il principio dello stare decisis, come affermato dalla Sez. V n. 5822 del 2024.

Nel merito, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l’esenzione di cui all’art. 7, primo comma, lett. d), d.lgs. n. 504/1992 sul solo presupposto dell’assenza di intesa con lo Stato italiano da parte della confessione religiosa. Richiamando la Corte costituzionale n. 346 del 2002, ricorda che qualsiasi norma o interpretazione che richieda siffatta intesa per benefici economici o esenzioni fiscali è incostituzionale, perché le intese non possono essere una condizione imposta alle confessioni.

In accoglimento del secondo motivo, con assorbimento degli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché accerti tutti gli altri presupposti dell’esenzione IMU non esaminati.

Nota della Redazione

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