Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese per sopravvenuto mutamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. V n. 21186 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, intervenuta per il consolidarsi, in corso di causa, di un indirizzo di legittimità contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. La circostanza che l’esito abdicativo sia stato provocato dal mutamento della giurisprudenza di legittimità costituisce ragione sufficiente per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti. La non persistenza della parte soccombente nella propria tesi, una volta affermatosi l’indirizzo contrario, esclude inoltre l’obbligo di versamento dell’importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Fatto
Un’Agenzia Territoriale per la Casa propose ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva confermato il diniego opposto dal Comune all’istanza di rimborso dell’IMU relativa all’anno d’imposta 2012, su immobili di edilizia sociale di sua proprietà.
La Commissione regionale aveva negato il beneficio di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992, ritenendo assente il requisito dell’utilizzazione diretta dei beni assegnati ad alloggi sociali. Il ricorso, dapprima attribuito alla sesta sezione civile e da questa rimesso alla sezione tributaria, giunse all’adunanza camerale. Nelle more, l’ente ricorrente rinunciò al ricorso, sul presupposto che la questione di fondo era stata medio tempore più volte decisa dalla Corte in senso ad esso sfavorevole.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto della rinuncia depositata dalla ricorrente e notificata alla controparte, ravvisando in essa i presupposti per dichiarare estinto il processo ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ. La rinuncia riguardava il credito chiesto in rimborso, con conseguente vantaggio per il Comune.
Il Collegio ribadisce un orientamento già espresso in analogo contenzioso. La rinuncia era derivata dal consolidamento, successivo alla proposizione del ricorso, di un indirizzo di legittimità contrario alla tesi dell’ente. Preso atto della non persistenza di quest’ultimo una volta affermatosi quell’indirizzo, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese.
La Corte richiama sul punto la propria decisione Cass. n. 2215/2023, secondo cui il consolidamento in corso di causa dell’indirizzo giurisprudenziale sulla necessità dell’utilizzo diretto per l’esenzione dall’ICI e dall’IMU degli immobili detenuti dalle Agenzie Territoriali per la Casa integra giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese giudiziali. Nello stesso senso è richiamata anche Cass. n. 17508 del 2023.
Quanto all’obbligo di versamento di un importo pari al contributo unificato, la Corte esclude che l’esito abdicativo del processo ne giustifichi l’applicazione a carico della ricorrente. Richiama l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, e dà atto che non ricorrono le relative condizioni. Le spese del giudizio vengono dunque compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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