Redditometro, inammissibili le censure per omesso esame in caso di doppia conforme (Cass. civ. Sez. 5 n. 9712 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione successiva alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, è inammissibile ove censuri l’insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, senza indicare l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti. È, altresì, inammissibile, per il disposto dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. proposto avverso la sentenza di appello che abbia confermato la decisione di primo grado (c.d. doppia conforme), qualora il ricorrente non deduca e dimostri la diversità delle ragioni poste a base delle due pronunce.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente, con il quale l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, rideterminava in via sintetica il reddito per l’anno 2007. L’accertamento si fondava sulla capacità contributiva desumibile da elementi indicativi, quali il possesso di due unità immobiliari e l’acquisto di un complesso aziendale e di un fabbricato.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale, adita in appello dalla contribuente, aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, dichiarandoli inammissibili. Le censure, formulate anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., erano declinate secondo la versione previgente della norma, lamentando l’insufficienza motivazionale. La Suprema Corte ha ricordato che, a seguito della novella di cui all’art. 54, d.l. n. 83/2012, il vizio di motivazione denunciabile è esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non è più consentito far valere la mera insufficienza della motivazione.
La Corte ha, inoltre, rilevato l’ulteriore profilo di inammissibilità derivante dall’applicazione dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., in tema di c.d. doppia conforme. Tale disciplina – applicabile anche al giudizio tributario, privo di connotazioni di specialità – preclude la deduzione del vizio di omesso esame quando la sentenza d’appello confermi la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto. In tal caso, è onere del ricorrente indicare e dimostrare le differenze tra le due pronunce, onere non assolto nel caso di specie.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Il motivo è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali. La censura volta a contestare l’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcuni elementi piuttosto che ad altri attiene, invece, al prudente apprezzamento consentito dall’art. 116 c.p.c..
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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