Motivazione apparente e nullità della sentenza tributaria per difetto di iter logico (Cass. civ. Sez. V n. 21289 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È perciò denunciabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dell’art. 111 Cost., attinente all’esistenza della motivazione in sé. Integra motivazione apparente, e quindi nullità della sentenza, quella che, pur graficamente esistente, consti di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Il vizio può desumersi dal testo del provvedimento, senza confronto con le risultanze processuali.
Il Fatto
Il Comune di Napoli emetteva un avviso di accertamento per il recupero a tassazione della maggiore IMU dovuta da una società per l’anno 2013, in relazione alla rettificata rendita catastale di un immobile destinato ad albergo. La contribuente impugnava l’atto; la controversia attraversava più gradi e approdava, quale giudice del rinvio, alla Commissione tributaria regionale della Campania.
Con sentenza n. 3584/19/21, la Commissione accoglieva il ricorso in riassunzione e annullava l’avviso limitatamente alle sanzioni, sul presupposto che l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo tributario richieda la consapevolezza dell’antigiuridicità del comportamento. Il Comune ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione inesistente.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di rinvio avesse omesso «del tutto in modo macroscopico» di motivare la decisione.
La Corte muove dalle Sezioni unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, che circoscrivono il sindacato di legittimità ai casi in cui l’anomalia motivazionale diventi violazione di legge costituzionalmente rilevante. Richiamando Sez. Un. n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016, il Collegio ribadisce che è apparente la motivazione che non rende percepibili le ragioni della decisione, perché inidonea a consentire il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento.
Applicando tale griglia al caso, la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha dato alcun conto delle posizioni delle parti circa la sanzionabilità di un versamento parziale dell’IMU, né delle rispettive allegazioni. Il giudice di merito mostra, anzi, di confondere la questione catastale, che involge i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con quella che astringe le parti del rapporto impositivo IMU, che fa capo all’ente locale, laddove afferma che la sanzione irrogata dall’Agenzia debba essere annullata.
Quanto alla disamina della colpa, la Corte osserva che essa è rimasta sospesa nelle sole premesse, difettando ogni ragionato raccordo tra i fatti allegati e l’esclusione della responsabilità amministrativa, secondo una «ragione» del tutto inespressa. Il motivo è dunque fondato: la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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