Tassazione separata solo per gli addetti al credito, non alla riscossione tributi (Cass. civ. Sez. V n. 16049 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di tassazione separata previsto dall’art. 59, comma 3, della l. n. 449/1997, mediante il richiamo all’art. 17 del TUIR, opera esclusivamente per il personale addetto alle attività di raccolta e distribuzione del credito, attuato con il d.m. n. 158/2000. Esso non si estende al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi, disciplinato dal d.m. n. 375/2003, che non richiama la disciplina transitoria del 1997 e si riferisce a un contratto collettivo stipulato oltre il termine del 31 marzo 1998. La cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito restitutorio non costituisce atto impositivo ai fini della definizione agevolata, se non è il primo atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.

Il Fatto

Una lavoratrice, già dipendente di un istituto di credito con mansioni di addetta alla riscossione dei tributi, percepì per il periodo 2008-2011 assegni straordinari integrativi del reddito erogati dal Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS con il d.m. n. 375/2003. Le somme furono sottoposte a ritenuta e a tassazione ordinaria; su istanza della contribuente l’Erario rimborsò la differenza d’imposta derivante dall’applicazione del regime di tassazione separata.

Ritenendo applicabile il regime ordinario, l’Ufficio recuperò le somme con iscrizione a ruolo e successiva cartella di pagamento. La contribuente impugnò la cartella davanti alla C.T.P. di Roma, ottenendone l’annullamento; l’appello erariale fu respinto dalla C.T.R. del Lazio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. Nelle more, la contribuente ha chiesto la sospensione per definizione agevolata, poi negata dall’Ufficio: anche tale diniego è stato impugnato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con precedenza il ricorso avverso il diniego di condono. L’Amministrazione aveva motivato il rifiuto osservando che le iscrizioni a ruolo inerivano a un credito restitutorio, non a una maggior pretesa impositiva, e che quindi il giudizio non rientrava nel perimetro dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119/2018.

Il Collegio conferma la tesi erariale. Richiamando le Sezioni Unite n. 18298/2021, si afferma che la nozione di atto impositivo va individuata non in base alla discrezionalità dell’Amministrazione, ma in presenza di un atto con cui il contribuente è reso edotto della pretesa fiscale. Nel caso concreto il ruolo e la cartella non costituivano il primo atto di comunicazione della pretesa, ma un atto di mera riscossione: la controversia non è quindi definibile in via agevolata.

Passando al merito, l’Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 375/2003 e del d.m. n. 158/2000, letti in combinato disposto con l’art. 59, comma 3, della l. n. 449/1997, interpretato autenticamente dall’art. 26, comma 23, della l. n. 448/1998, e con l’art. 2, comma 28, della l. n. 662/1996. La C.T.R. aveva assoggettato gli addetti alla riscossione dei crediti erariali alla tassazione separata, pur non contenendo il d.m. n. 375/2003 alcun richiamo al regime speciale.

Il motivo è giudicato fondato, in linea con i precedenti Cass. n. 15728/2023, Cass. n. 3956/2021 e Cass. n. 20805 del 2020. Il regime di tassazione separata è legato a un termine preciso: gli accordi collettivi dovevano essere stipulati entro il 31 marzo 1998. Il d.m. n. 158/2000 richiama nella premessa il contratto collettivo del 28 febbraio 1998, mentre il d.m. n. 375/2003 richiama solo l’art. 2, comma 28, della l. n. 662/1996 e un contratto collettivo del 2001, quindi oltre i termini.

Da ciò si desume che la tassazione separata si applica ai soli addetti alla raccolta e distribuzione del credito e non al personale preposto alla riscossione dei tributi. Essendo pacifico che la controricorrente aveva ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali, essa era stata ammessa al Fondo regolato dal d.m. n. 375/2003 e non a quello del settore creditizio. La sentenza impugnata è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Nota della Redazione

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