Società a ristretta base e frode IVA (Cass. civ. Sez. V n. 21311 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti su società a ristretta base partecipativa, l’Ufficio può legittimamente utilizzare, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, le risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, poiché il legame parentale tra i soci fa presumere la sovrapposizione tra interessi personali e societari, salva la facoltà dell’ente di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni. Dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche collegate, l’Ufficio non deve provare che tutte le movimentazioni rispecchino operazioni aziendali: spetta al contribuente dimostrare l’estraneità di ciascuna operazione alla propria attività d’impresa. In materia di detrazione IVA su fatture emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l’Amministrazione ha l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisse in una evasione dell’imposta, anche in via presuntiva e in base a elementi oggettivi specifici; assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007, con il quale l’Ufficio, all’esito di una verifica fiscale e dell’applicazione del raddoppio dei termini di cui all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, aveva ripreso maggiori IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni e accessori. La verifica muoveva da una segnalazione relativa a un fornitore della società, ritenuto missing trader nell’ambito di una frode carosello: l’Ufficio disconosceva i costi e la detrazione per acquisti di semilavorati in acciaio di provenienza non unionale, qualificati come operazioni soggettivamente inesistenti a valori inferiori a quelli di mercato. L’accertamento si fondava inoltre su indagini bancarie estese a prelevamenti e versamenti sui conti correnti personali di quattro soci.
La CTP di Lecco accoglieva parzialmente il ricorso. La CTR della Lombardia rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della società, confermando l’annullamento della ripresa IRAP e ritenendo, quanto all’IRES, che l’Ufficio non avesse provato la riferibilità a operazioni imponibili dei prelevamenti sui conti dei soci, e, quanto all’IVA, l’insussistenza dell’interposizione fittizia del fornitore, l’errore nel computo della differenza di prezzo e la non provata assenza di buona fede.
La Motivazione della Corte
Investita di quattro motivi, la Corte ha respinto il primo, relativo a vizi di motivazione, ritenendo la sentenza impugnata, sia pure succinta, idonea a far comprendere il percorso seguito dal giudice del merito. Le eccezioni preliminari della controricorrente sono state respinte, trattandosi di censure attinenti a violazioni della legge processuale e alle disposizioni sul riparto e sulla valutazione delle prove.
Il secondo motivo è stato accolto con riguardo alla ripresa relativa ai prelevamenti sui conti correnti personali dei soci. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, con la conseguenza che l’Ufficio può riferire alla società le operazioni riscontrate sui conti dei soci, salva la prova contraria dell’ente.
La Corte ha precisato che l’Amministrazione non è esonerata dalla prova presuntiva sulla riferibilità delle somme alla società, ma tale prova si rinviene nel requisito di serietà e gravità dell’elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale, valutato unitamente ad altri elementi significativi. Ne consegue che, dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche collegate, l’Ufficio non deve provare che tutte le movimentazioni rispecchino operazioni aziendali: è la società a dover dimostrare l’estraneità di ciascuna operazione alla propria attività d’impresa. La sentenza impugnata, nel ritenere non provata la riferibilità a operazioni imponibili, non ha fatto corretta applicazione di tale principio.
Il terzo motivo, relativo al disconoscimento della detrazione IVA, è stato parimenti accolto. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di fatture di acquisto emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l’Amministrazione ha l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisse in una evasione dell’imposta, dimostrandola anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Tali principi riposano sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di partecipazione consapevole a una evasione commessa a monte o a valle nella catena di cessione.
Il giudice del merito deve valutare gli indizi singolarmente e analiticamente, nonché sinteticamente, in modo da cogliere il quadro complessivo che l’Amministrazione ha inteso dare al coacervo degli elementi, al fine di fondare la prova logica del fatto ignoto, costituito dalla consapevolezza del cessionario di avere preso parte a una frode IVA a monte. Nella specie l’Ufficio aveva addotto una serie di elementi indiziari — fornitore privo di organizzazione, prezzo delle merci inferiore a quello praticato da terzi fornitori, ordini effettuati per via verbale o telefonica, intermediario privo di collegamento con il fornitore, pagamenti tramite assegni consegnati al medesimo intermediario, merce stoccata presso terzi — che la sentenza impugnata ha pretermesso nell’esame complessivo. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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