Esenzione IMU beni merce e vizi di motivazione: accolto il quarto motivo (Cass. civ. Sez. V n. 33298 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione dei fabbricati costituenti beni merce presuppone la presentazione della dichiarazione relativamente a ciascuna annualità per cui si invoca il beneficio, non supplita dall’ultrattività delle dichiarazioni di anni precedenti (nella specie, quella relativa al 2012), né dalla conoscenza dei fatti da parte del Comune. L’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013, non è stato abrogato dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019, e opera a pena di decadenza; le norme di esenzione sono di stretta interpretazione e non ammettono equipollenti. Il vizio di motivazione apparente della sentenza di appello, denunciato ex art. 132 cod. proc. civ., non giustifica il rigetto nel merito quando la questione sottesa richiede un riesame dei documenti e ulteriori accertamenti di fatto: la causa va rinviata al giudice del merito.

Il Fatto

Un contribuente, titolare di impresa individuale, impugna due avvisi di accertamento notificatigli nel dicembre 2020 per omesso versamento dell’IMU e della TASI relative al 2015, con riguardo a immobili qualificati come beni merce. Dopo l’infruttuosa istanza di autotutela, la controversia giunge al giudice tributario.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigetta il ricorso; l’appello è respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che conferma la legittimità degli atti impositivi e la decadenza dall’esenzione per mancata dichiarazione. Il contribuente propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denuncia motivazione carente o contraddittoria. Il collegio rileva che la sentenza di appello, a fronte dell’inequivoco motivo di gravame, non argomenta sulle concrete ragioni del diniego ma si limita a richiamare in astratto l’art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019 e la giurisprudenza sull’obbligo dichiarativo. Si configura dunque una tipica ipotesi di motivazione apparente.

Tale carenza, tuttavia, non basta a determinare l’accoglimento: la Corte ribadisce che il vizio di motivazione apparente non comporta l’annullamento quando la questione giuridica sottesa è comunque da disattendere, non essendovi ragione per non applicare il principio di economia processuale già riferito all’omesso esame di un motivo di appello.

Nel merito, la Corte conferma che l’esenzione dei beni merce presuppone la presentazione della dichiarazione, quale condizione necessaria per il beneficio fiscale, prevista a pena di decadenza. Le condizioni dell’esonero — destinazione alla vendita e stato di non locazione — sono fatti potenzialmente variabili e devono essere portati a conoscenza dell’ente impositore per ciascuna annualità. Il contribuente aveva documentato la sola dichiarazione per il 2012: non se ne può invocare l’ultrattività per gli anni successivi.

Il terzo motivo, sulla motivazione degli avvisi di accertamento, è infondato: l’obbligo è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. Non occorre indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, spettando al contribuente dedurre e provare le cause di esclusione. Il quinto motivo è infondato: il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non è configurabile per le eccezioni pregiudiziali di rito.

È invece fondato il quarto motivo: il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sull’imponibilità di taluni fabbricati, asseritamente in corso di costruzione, inutilizzabili o alienati nell’anno. Poiché occorre un riesame dei documenti, non può trovare applicazione il principio che consente alla Corte di decidere il merito: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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