Condono delle affissioni limitato ai manifesti politici (Cass. civ. Sez. II n. 21545 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanatoria delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità, prevista dall’art. 1, comma 480, legge n. 311 del 2004, opera esclusivamente per le violazioni commesse mediante affissione di manifesti politici, di striscioni politici e di mezzi similari. La norma, nel richiamare gli striscioni, sottintende l’aggettivo politico, con ellissi che esclude l’estensione della sanatoria a manifesti di contenuto commerciale o pubblicitario. Trattandosi di norma agevolativa di carattere eccezionale, essa è di stretta interpretazione ed è insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la definizione agevolata non può ricomprendere ipotesi non espressamente previste.

Il Fatto

Un’accademia teatrale e la sua legale rappresentante propongono opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma avverso numerose determinazioni dirigenziali con cui erano state ingiunte sanzioni amministrative di importo pari a € 642,90 per ciascuna violazione. Le contestazioni riguardavano l’installazione di impianti pubblicitari privi di concessione amministrativa, in violazione delle norme comunali in tema di imposta sulla pubblicità e di pubbliche affissioni.

L’opposizione è respinta dal Giudice di Pace e la decisione è confermata in appello dal Tribunale di Roma, che esclude l’operatività della sanatoria invocata dai trasgressori. Le parti sanzionate ricorrono per cassazione deducendo due motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 480, legge n. 311 del 2004.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura il mancato riconoscimento del condono in relazione ai due versamenti di € 100,00 effettuati nel maggio 2005, che secondo le ricorrenti avrebbero sanato le violazioni commesse nel 2003 e nel 2004. La Corte ritiene il motivo infondato: la censura si fonda su un dato oggettivo non collimante con l’accertamento di fatto dei giudici di merito, che, con doppia conforme, hanno stabilito che gli illeciti sono stati commessi nel 2003 e nel 2004 e che il pagamento della sanatoria attiene esclusivamente al 2003.

Tale accertamento è insindacabile in sede di legittimità: la sanatoria invocata riguarda la sola violazione contestata nel 2003 e non le altre relative al 2004.

Il secondo motivo investe la ratio della norma, sostenendo che il fine della disposizione sarebbe quello di consentire la definizione di ogni controversia esistente, quale che sia il titolo che le ha dato origine. La Corte richiama il testo dell’art. 20-bis d.lgs. n. 507 del 1993, introdotto dalla norma invocata, che limita la definizione agevolata alle violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari.

Il Collegio aderisce all’interpretazione letterale: l’aggettivo politico qualifica anche gli striscioni, con ellissi del termine, e i mezzi similari sono tali rispetto ai manifesti e agli striscioni politici. Nella specie i manifesti pubblicizzavano una scuola di teatro e difettavano dunque del contenuto politico richiesto.

L’interpretazione estensiva proposta dalle ricorrenti collide con la giurisprudenza della Corte in materia condonistica, secondo cui le norme agevolative eccezionali sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, come affermato da Sez. V, Ord. n. 4530 del 2024 e da Sez. V, Ord. n. 31133 del 2017. Il ricorso è pertanto rigettato, con la conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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