Ricorso inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 21652 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di rationes decidendi tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente idonea a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ragioni, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Non è sufficiente che ciascuna ragione sia stata oggetto di censura: occorre che l’impugnazione abbia esito positivo nella sua interezza, con l’accoglimento di tutte le censure, poiché l’obiettivo del mezzo è la cassazione della pronuncia in toto o nel suo singolo capo per tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio volto a far valere la mera ingiustizia della decisione, ma è rimedio a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito della denuncia.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto di essere ammessa a un contributo in conto capitale nell’ambito del DOCUP Abruzzo 2000-2006, per svolgere attività ricettiva extra-alberghiera in un immobile di proprietà sito in area protetta. Il finanziamento, pari al 50% del costo dell’investimento entro il massimale di euro 100.000, veniva riconosciuto in sede di graduatoria definitiva.

Dopo il sisma del 6 aprile 2009, la Regione concedeva ripetute proroghe del termine per regolarizzare la posizione amministrativa, subordinandole alla dichiarazione di impegno alla iscrizione camerale e alla prestazione di idonea garanzia. Alla scadenza del 30 giugno 2013 l’iscrizione non era intervenuta e il dirigente regionale disponeva la revoca del finanziamento, ordinando la restituzione dell’importo erogato. Il TAR Abruzzo declinava la giurisdizione sulla domanda di annullamento del provvedimento; il tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di L’Aquila respingeva il gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva individuato una pluralità di rationes decidendi autonome: la mancata documentazione dell’esercizio dell’impresa finanziata; l’assenza di elementi che riconducessero l’inadempimento al sisma; la mancanza di prova della realizzazione degli interventi edilizi; l’assenza di prova del danneggiamento degli immobili e dell’impossibilità di porvi rimedio; l’essenzialità della certificazione camerale di vigenza rispetto alla ratio del contributo.

Dinanzi a tali molteplici ragioni, la ricorrente si era limitata a contestare la derivazione dell’inagibilità dal sisma e la mancata approvazione del piano di ricostruzione, oltre ad avversare la qualificazione del certificato di vigenza come mero adempimento formale.

La Corte di cassazione ribadisce il principio secondo cui, quando l’impugnata decisione poggia su più ragioni distinte e autonome, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di esse. Le censure avverso le altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse.

Il ricorso, inoltre, non è autosufficiente, poiché i documenti richiamati nei motivi non risultano trascritti, neppure per stralcio. Trattandosi di doppia decisione conforme, non vi è spazio per il vizio di motivazione di cui all’art. 348-ter c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, applicabile alle sentenze emesse a partire dall’11 settembre 2012.

La Corte precisa infine che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove, sindacabile nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *