Azione revocatoria e patrimonio residuo: l’accertamento del pregiudizio è questione di fatto (Cass. civ. Sez. 3 n. 8992 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, la verifica della sussistenza dell’eventus damni, consistente nel peggioramento della garanzia patrimoniale tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, costituisce un accertamento fattuale riservato al giudice di merito. Detto accertamento, se condotto con motivazione non apparente, non è sindacabile in sede di legittimità, neppure tramite il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., qualora vi sia conformità nell’accertamento fattuale compiuto dal primo e dal secondo giudice di merito. La censura relativa alla violazione dell’onere della prova deve essere specificamente dedotta e non può risolversi in una mera critica all’esito dell’accertamento fattuale operato dal giudice del merito.
Il Fatto
Un creditore, titolare di un credito risultante da decreto ingiuntivo, agiva in giudizio ex art. 2901 c.c. nei confronti del debitore e della di lui coniuge separata, chiedendo fosse dichiarata l’inefficacia della vendita di diciannove immobili da parte del primo a favore della seconda, atto posto in essere per adempiere agli obblighi di mantenimento assunti in sede di separazione consensuale omologata. Un altro creditore, anch’egli munito di decreto ingiuntivo, interveniva nel giudizio ex art. 105 c.p.c., chiedendo la medesima declaratoria anche nei propri confronti.
Il Tribunale accoglieva le domande. La venditrice proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello. Avverso la sentenza di secondo grado, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandone la inammissibilità o l’infondatezza. Con riferimento alla doglianza relativa alla sussistenza dell’eventus damni, ha rilevato che la ricorrente mirava a sostituire l’accertamento fattuale del giudice di merito con una propria diversa valutazione delle risultanze probatorie, in particolare della perizia estimativa concernente il patrimonio residuo del debitore. Tale operazione è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità, attenendo a un accertamento riservato al merito.
La Corte ha poi precisato che il motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è utilizzabile quando, come nel caso di specie, vi è conformità nell’accertamento fattuale compiuto dal primo e dal secondo giudice di merito, secondo la regola di cui all’art. 360, quarto comma, c.p.c. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la critica alla motivazione laddove, sotto le vesti della sua contraddittorietà, si risolvesse in una nuova istanza di valutazione dei fatti e degli indizi.
Quanto alla dedotta motivazione apparente, riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la Corte l’ha ritenuta infondata, avendo il giudice di merito esposto l’accertamento dei fatti in una struttura motivazionale più che sufficiente. Infine, la doglianza concernente la tutela della famiglia e dei patti omologati, nonché la ripartizione dell’onere probatorio, è stata giudicata eterogenea: essa mescolava profili costituzionali e sovranazionali, valutazioni fattuali sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi e critiche all’accertamento del giudice di merito, senza individuare la specifica violazione normativa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 105 c.p.c. – Intervento volontario
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso