Revisione della patente: nessuna comunicazione preventiva delle variazioni di punteggio (Cass. civ. Sez. 2 n. 21825 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente di guida conseguente all’azzeramento del punteggio è atto vincolato e non presuppone la preventiva comunicazione all’interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano. Nel sistema dell’art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione, che deve recare l’indicazione della decurtazione. La comunicazione delle variazioni di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. Il contravventore conosce subito, dal verbale, se e in quale misura operi la decurtazione e può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale.

Il Fatto

Il Giudice di pace di San Giorgio Ionico, con sentenza n. 500/2015, aveva accolto l’opposizione proposta da un automobilista avverso il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, adottato ex art. 126-bis cod. strada per esaurimento dei punti. L’opponente aveva lamentato la mancata tempestiva comunicazione delle variazioni di punteggio conseguenti alle infrazioni, nel termine di novanta giorni fissato dall’art. 201 cod. strada. Il provvedimento era stato annullato.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1942/2020, aveva rigettato l’appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pur escludendo l’applicabilità dell’art. 201 cod. strada, il Tribunale aveva comunque ritenuto tardiva la notifica del provvedimento di revisione, intervenuta oltre due anni dopo la comunicazione dell’Anagrafe nazionale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi — entrambi articolati ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. — sono stati trattati congiuntamente per continuità di argomentazione e giudicati fondati. Il Ministero aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 126-bis, comma 3, d.lgs. n. 285/1992, in relazione all’art. 201 cod. strada e all’art. 6 d.m. 29 luglio 2003, come modificato dal d.m. 30 marzo 2006.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, in particolare Cass. Sez. 6-2 n. 13637 del 02.07.2020 e Cass. Sez. 6-2 n. 18174 del 16.09.2016: il provvedimento di revisione della patente, atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio. Il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura operi la sanzione accessoria della decurtazione e può controllare in ogni momento lo stato della patente.

Sulla scorta di Cass. Sez. 2 n. 9270 del 2018, la Corte ha ricostruito il sistema dell’art. 126-bis: la decurtazione è conseguenza dell’accertamento contenuto nel verbale di contestazione, che deve indicare la decurtazione stessa. Il comma 3 prescrive che ogni variazione di punteggio sia comunicata dall’Anagrafe nazionale, ma prevede anche il controllo in tempo reale da parte del conducente. La comunicazione è atto meramente informativo, la cui fonte è il verbale o l’ordinanza-ingiunzione che lo confermi.

Ne è derivata l’inammissibilità della tesi del Tribunale, che aveva agganciato la legittimità del provvedimento di revisione a un criterio di congruità temporale della notifica privo di base normativa. Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata perché non conforme ai principi esposti. Non risultando necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione e la regolazione delle spese dei tre gradi a carico dell’opponente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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