Prescrizione decennale del credito da sentenza passata in giudicato (Cass. civ. Sez. II n. 11762 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di credito della pubblica amministrazione per sanzioni amministrative, una volta accertato con sentenza passata in giudicato che rigetta l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, non è più soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della l. n. 689/1981, ma al termine decennale previsto dall’art. 2953 cod. civ. La formazione del giudicato sostituisce l’originaria pretesa, facendo decorrere il termine prescrizionale dalla definitività del titolo giudiziale, anche quando questo confermi la pretesa ingiunta. Tale principio vale altresì nell’ipotesi di giudicato sul rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale.
Il Fatto
La ricorrente impugnava un avviso di recupero crediti emesso da Roma Capitale per l’importo di euro 670,60, relativo alla sentenza con cui il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione fondate su verbali per violazione del codice della strada. Il Giudice di pace dichiarava inammissibile la domanda e il Tribunale di Roma rigettava l’appello, ritenendo applicabile l’art. 2953 cod. civ. con conseguente conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito da Roma Capitale con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della l. n. 689/1981, 2953 cod. civ. e 615 cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente equiparato il regime delle sanzioni amministrative, disciplinato dalla l. n. 689/1981 e confluito nel d.lgs. n. 150/2011, a quello delle sanzioni tributarie.
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il titolo azionato dalla pubblica amministrazione, costituito dalla sentenza passata in giudicato che rigetta l’opposizione, segue il regime prescrizionale dell’art. 2953 cod. civ. L’originaria pretesa, soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 28 della l. n. 689/1981, viene sostituita dal diritto di portare a esecuzione l’ordine del giudice divenuto definitivo.
La Corte ha precisato che, una volta accertato irrevocabilmente il credito con l’ordinanza-ingiunzione, richiamando i precedenti di cui alle sentenze nn. 19180/2022, 16730/2016, 12074/2016, trova applicazione la regola generale per cui la prescrizione decorre dalla formazione del titolo giudiziale definitivo. A sostegno viene citata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, nonché la sentenza n. 20261/2021 in tema di giudicato sul rigetto di opposizione a cartella esattoriale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., nonché la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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