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Obbligatorietà della sospensione della patente nel patteggiamento per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. IV n. 5069 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 186 Codice della strada per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve essere applicata obbligatoriamente anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il divieto di applicazione di sanzioni accessorie di cui all’art. 445 cod. proc. pen. ha carattere eccezionale ed è limitato alle sole pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria, non estendendosi alle sanzioni amministrative accessorie. Con l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

Il Fatto

Il Tribunale di Pordenone applicava all’imputato, su richiesta delle parti, la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 1.034,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, Codice della strada, sostituendo la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, Codice della strada. Il giudice ometteva tuttavia di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 186, comma 2, lett. b), Codice della strada, per l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità del ricorso, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 21369 del 26/09/2019. Tale pronuncia ha chiarito che, a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, in considerazione del carattere autonomo di tale sanzione, non riconducibile alla categoria della pena o delle misure di sicurezza.

Nel merito, la Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di patteggiamento il giudice deve comunque applicare la sospensione della patente di guida. Il divieto di cui all’art. 445 cod. proc. pen., avendo carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8488 del 27/05/1998 e ribadito da successive pronunce di legittimità.

La sanzione amministrativa accessoria in esame, ha precisato la Corte, segue di diritto alla pronuncia della sentenza per previsione normativa, sicché la sua applicazione è obbligatoria e non può essere omessa dal giudice nell’esercizio del potere discrezionale, che riguarda esclusivamente la determinazione della durata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Pordenone in diversa persona fisica per la determinazione della durata, dichiarando l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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