Operazioni triangolari intracomunitarie: prova e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 21907 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di operazioni triangolari interne al territorio dell’Unione, ove vi siano due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale, oggetto di un solo trasporto, non è imponibile la prima cessione di beni se si accerta che la merce è trasportata dal primo acquirente nel territorio dello Stato del cessionario e che il primo acquirente non può disporre della merce come proprietario, essendo meramente interposto al fine di assolvere a un vincolo di consegna al terzo soggetto passivo che la immette in consumo. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento delle prove è sottratto al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a Iva, per euro 1.056.966,56, l’imposta su operazioni fatturate dalla società contribuente nei confronti di un acquirente comunitario, per complessivi euro 5.284.832,78. L’Ufficio ha ritenuto che tali operazioni non rivestissero natura triangolare e non potessero beneficiare del regime di non imponibilità, irrogando anche le relative sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono trattati unitariamente perché inammissibili per la stessa ragione. Essi mirano, in realtà, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie, che non integra vizio di violazione di legge.

La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. L’apprezzamento delle prove è riservato in via esclusiva al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, che si limita al controllo logico-formale e della correttezza giuridica. Nel caso di specie non viene in rilievo la violazione delle regole di diritto asseritamente violate.

Sul piano sostanziale la Corte ricostruisce la disciplina delle operazioni triangolari. Richiamando l’art. 58, comma 1, del d.l. n. 331 del 1993 e la propria giurisprudenza — Cass. n. 14853 del 2023, Cass. n. 23828 del 2022, Cass. n. 34957 del 2021 — afferma che le operazioni triangolari ricorrono quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito fuori dal territorio nazionale, oggetto di un solo trasporto. Il trasporto intracomunitario può essere imputato a una sola delle cessioni, unica esentata, occorrendo una valutazione globale delle circostanze del caso. Il primo trasferimento al promotore della triangolazione avviene a un soggetto realmente interposto, che non acquisisce la signoria dominicale sui beni.

La Commissione tributaria regionale ha accertato, con plurime rationes decidendi non specificamente censurate, che tutte le fatture del primo fornitore nei confronti della società contribuente erano imponibili con Iva al 20%, che la cessione era una normale cessione interna non inserita in un disegno unitario di cessione comunitaria e che difettavano i requisiti dell’art. 41, comma 1, del d.l. n. 331 del 1993. I giudici di merito hanno inoltre rilevato che il destinatario finale non era univocamente individuato e che i modelli INTRA non erano stati regolarizzati. La Corte ricorda che l’onere probatorio dei presupposti del regime di non imponibilità grava sul contribuente. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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