Sponsorizzazioni sportive: la deducibilità fino a 200mila euro non copre le prestazioni mai rese (Cass. civ. Sez. V n. 4030 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002 (vigente ratione temporis), relativo alla presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie di importo inferiore o pari a duecentomila euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza, non opera in mancanza della prova, da parte del contribuente, dell’esistenza delle operazioni commerciali di sponsorizzazione. (Rv. 678036-01)
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società di trasporti un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap 2013, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: sponsorizzazioni sportive in favore di due associazioni dedite alle gare di kart, di cui non risultava che le prestazioni fossero state effettivamente eseguite. Il tentativo di accertamento con adesione non aveva avuto esito.
La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’avviso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha riformato la decisione, ritenendo non provata l’effettuazione delle prestazioni e confermando la validità dell’accertamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: errata ripartizione dell’onere della prova e mancata valutazione delle prove offerte (artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.), violazione dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002 sulla presunzione di deducibilità, motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, riportando ampi passaggi della sentenza d’appello per mostrare che la motivazione era tutt’altro che apparente. Il giudice di merito aveva valorizzato una serie di elementi: nessuna traccia su internet delle gare e dei piloti dell’associazione sponsorizzata; documentazione fotografica generica e non riferibile a una specifica sponsorizzazione, dato che i calendari delle due associazioni erano identici; un compenso pattuito senza date di pagamento; prelievi in contanti e assegni per importi tra il 90 e il 100 per cento di ogni accredito ricevuto dagli sponsor, effettuati nei giorni immediatamente successivi e non in prossimità di gare; la dichiarazione del segretario di un’associazione sulla restituzione delle somme, poi ritrattata; per la seconda associazione, libri sociali non consegnati, assenza di iscrizione al Coni e attività limitata a far correre un unico pilota, familiare del legale rappresentante.
Secondo la Corte tali circostanze costituiscono elementi decisivi di prova presuntiva dell’inesistenza oggettiva delle operazioni. Il giudice non è tenuto a esporre la propria valutazione su ogni argomento delle parti, ma a costruire un percorso motivazionale coerente, e lo aveva fatto. La società, invece, non aveva confutato puntualmente quegli argomenti: non chiariva come avesse provato lo svolgimento delle prestazioni, non indicava quando e dove avesse prodotto il contratto di sponsorizzazione né ne riportava il contenuto, e non replicava sulla non riferibilità delle fotografie all’anno 2013. Si limitava a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, soltanto indicato e non descritto.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non centrato sulla ratio decidendi: la Corte tributaria non aveva negato la deducibilità per ragioni di congruità o convenienza, ma perché mancava la prova che le operazioni fossero esistenti. La presunzione dell’art. 90, comma 8, presuppone dunque che le sponsorizzazioni siano reali. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese in favore dell’Agenzia e attestazione dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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