Svincolo irregolare di accise e responsabilità oggettiva del depositario fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 21918 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di svincolo irregolare di prodotti energetici dal regime sospensivo di imposta, l’abbuono d’imposta previsto dall’art. 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE non si applica al depositario autorizzato, responsabile del pagamento dell’accisa, nemmeno qualora lo svincolo derivi da un atto illecito imputabile esclusivamente a un terzo e il depositario sia totalmente estraneo a tale atto, nutrendo un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto. La responsabilità fiscale del depositario ha natura oggettiva e si fonda sulla sua partecipazione a un’attività economica, non sulla colpa dimostrata o presunta. La nozione unionale di perdita presuppone l’impossibilità materiale del prodotto di essere immesso in consumo o di entrare nel circuito commerciale; il prodotto irregolarmente svincolato rimane invece nel circuito, sicché difetta la prima delle due condizioni cumulative cui è subordinato l’esonero. La norma interna va interpretata in conformità a quella unionale, non ravvisandosi controlimiti che ne impediscano l’applicazione.
Il Fatto
Una società esercente un deposito fiscale di prodotti energetici impugna l’atto con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le irroga sanzioni per omesso versamento di accise, contestandole il mancato perfezionamento di una cessione a un destinatario sloveno. L’autorità doganale dello Stato di destinazione aveva attestato la falsità dei timbri di ricezione apposti sui documenti di trasporto.
La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia rigetta l’appello, affermando la responsabilità fiscale della depositaria dei beni svincolati, la competenza dell’ufficio locale e la validità della motivazione dell’atto. La società ricorre in cassazione con cinque motivi; resiste l’Agenzia. Nelle more la ricorrente è dichiarata fallita e chiede l’interruzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Sulla richiesta di interruzione, la Corte ribadisce che il fallimento di una parte nel giudizio di cassazione non ne determina l’interruzione, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, senza onere di riassunzione nei confronti della curatela, restando salva la facoltà di intervento del curatore.
Il motivo prioritario, di natura pregiudiziale, investe la competenza territoriale. La Corte richiama l’art. 20 della direttiva 92/12/CEE e l’art. 7 del TUA, rilevando che nella specie opera la lettera d): i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in altro Stato membro e non è possibile stabilire dove siano stati immessi in consumo, con presunzione di commissione dell’irregolarità in Italia, salvo prova contraria nel termine di quattro mesi. Il giudice di merito ha accertato che la contribuente non ha assolto tale onere probatorio; le argomentazioni contenute nel decreto di archiviazione del parallelo processo penale non hanno valore probatorio suppletivo. La competenza dell’autorità doganale italiana è dunque affermata.
Quanto al motivo sulla responsabilità obbligatoria e sull’esclusione dell’abbuono, la Corte ricostruisce l’evoluzione del quadro interno e unionale. L’art. 4 del d.lgs. n. 504/1995 concede l’abbuono per perdita o distruzione da caso fortuito o forza maggiore; l’art. 2 ricollega l’esigibilità all’immissione in consumo, annoverando tra le sue forme anche lo svincolo, anche irregolare, dal regime sospensivo. La giurisprudenza unionale più recente qualifica la responsabilità del depositario autorizzato come oggettiva, fondata sulla partecipazione a un’attività economica.
La Corte richiama la risposta della Corte di giustizia UE resa sul rinvio pregiudiziale: l’abbuono non si applica in caso di svincolo dovuto ad atto illecito, nemmeno se il depositario è totalmente estraneo e confida nella regolarità della circolazione. La nozione di perdita esige l’impossibilità materiale di immissione in consumo; il prodotto irregolarmente svincolato resta nel circuito commerciale. La conseguenza è che qualsivoglia fatto illecito del terzo non esonera, di per sé, il soggetto passivo, se non ha determinato distruzione o perdita irrimediabile.
Infondati gli altri motivi: la denuncia della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è inammissibile, involgendo un errore di fatto da censurare come difetto di motivazione; il documento contestato non è l’unico a fondare la pronuncia. Il richiamo all’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 è respinto, non applicandosi la definizione agevolata in caso di omesso o ritardato pagamento. La motivazione per relationem dell’atto sanzionatorio è valida, riproducendo il contenuto essenziale dei rilievi. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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