Contributo unificato dovuto a prescindere dall’esito e dalla compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 30704 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dall’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 — secondo cui l’onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese o la parte non si sia costituita — non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le relative discipline. Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria ed è dovuto all’atto dell’iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, a prescindere dall’esito del procedimento, secondo gli artt. 8, 9, 13 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002. Esso grava sulla parte che per prima si costituisce in giudizio e il relativo importo può essere recuperato in sede di regolamentazione delle spese secondo soccombenza, ai sensi dell’art. 15, comma 2-ter, d.lgs. n. 546 del 1992. La regolazione delle spese processuali, legata alla soccombenza ed esigibile al passaggio in giudicato, va distinta dal pagamento e dalla riscossione del contributo, che trova autonoma disciplina negli artt. 16 e 248 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Fatto
Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per l’omesso versamento del contributo unificato tributario e delle conseguenti sanzioni, riferito all’iscrizione a ruolo di nove appelli presso la medesima Commissione regionale nell’anno 2015.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 15, comma 2-ter, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, essendo stata disposta la compensazione delle spese nei giudizi relativi al contributo, questo non potesse essere integralmente posto a suo carico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del contributo unificato come entrata tributaria, natura affermata dalla giurisprudenza di legittimità e riconosciuta dalla Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2005, che vi ha identificato i caratteri essenziali del tributo: la doverosità della prestazione e il collegamento a una pubblica spesa, quale quella per il servizio giudiziario.
Su questa base il giudice di legittimità ribadisce che il contributo deve essere versato all’atto dell’iscrizione a ruolo «per ciascun grado di giudizio», ai sensi degli artt. 8, 9, 13 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, a prescindere dall’esito del procedimento. L’art. 14, comma 1, individua la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale, senza che possa distinguersi tra posizioni del ricorrente o del resistente, e la disciplina del processo tributario sulla costituzione dell’appellato non introduce deroghe.
La Corte distingue nettamente la regolazione delle spese processuali, legata al criterio della soccombenza ed esigibile solo al passaggio in giudicato, dal pagamento e dalla riscossione del contributo unificato, che trova autonoma disciplina negli artt. 16 e 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, i quali dettano tempi e modalità della riscossione. In caso di omesso o insufficiente versamento, l’ufficio notifica al difensore l’invito al pagamento e, in caso di inadempimento, iscrive a ruolo gli importi per la riscossione coattiva, irrogando una sanzione.
Il contributo versato dalla parte che ha richiesto l’iscrizione a ruolo rientra nell’onere di anticipazione delle spese delineato dall’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e può essere recuperato in sede di regolamentazione delle spese secondo soccombenza, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992: a tale ultima ipotesi si riferisce il precedente richiamato dal ricorrente, che attiene unicamente alla richiesta di rimborso del contributo in sede di liquidazione delle spese di lite.
Ne consegue che la disciplina del processo amministrativo non è applicabile in via analogica al processo tributario, non ravvisandosi una eadem ratio tra le due discipline, che fissano criteri differenti di quantificazione e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, senza che ciò determini un vulnus di ragionevolezza o un deficit di uguaglianza. I giudici di merito hanno quindi correttamente ritenuto legittimo l’invito al pagamento emesso nei confronti del contribuente. Il ricorso è respinto e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater.
Nota della Redazione
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