Il giudicato esterno sulla ritenuta alla fonte è opponibile all’Agenzia delle entrate (Cass. civ. Sez. 5 n. 6864 del 22.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del giudicato costituisce una questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge. Il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo, indipendentemente dall’interpretazione data dal giudice di merito. Il giudicato esterno è opponibile all’Amministrazione finanziaria quando questa sia stata parte anche del precedente giudizio e faccia venir meno il presupposto di fatto della pretesa erariale.
Il Fatto
Alla società cooperativa era stata notificata una cartella di pagamento per l’anno d’imposta 1997, a seguito del controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi, per ritenute alla fonte dichiarate e non versate. La società assumeva che l’importo era stato erroneamente indicato in dichiarazione come ritenuta operata dalla stessa, trattandosi in realtà di ritenuta subita, operata dal Comune di Catania all’atto di corrispondere un’indennità per la cessione di immobili.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo sussistente un mero errore dichiarativo. La Commissione Tributaria Regionale, su impugnazione dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado, rigettando il ricorso. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rubricato come violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato, rigettando le eccezioni preliminari dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di giudizio di cassazione, la valutazione della sussistenza del giudicato, ponendo una questione di diritto, è sindacabile in sede di legittimità nella più ampia ottica della violazione di legge e va direttamente accertata dal giudice di legittimità, alla stregua dell’interpretazione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giuridici.
Ha, quindi, escluso l’eccezione di inammissibilità del giudicato esterno, precisando che solo qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione. Nel caso in esame, il giudice di appello aveva esaminato la questione, ritenendo poco comprensibile il riferimento all’altra sentenza.
La Corte ha richiamato il principio per cui il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme. Da tale principio discende che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, estesa al diretto riesame degli atti del processo.
Dalla sentenza della Commissione Tributaria di Palermo, non impugnata, risultava riconosciuto il diritto della cooperativa al rimborso della ritenuta fiscale indebitamente operata e versata dal Comune di Catania. La Corte ha, pertanto, ritenuto sussistente un giudicato esterno opponibile all’Agenzia delle entrate, parte anche del precedente giudizio, attestante che la ritenuta alla fonte dichiarata e non versata era stata erroneamente dichiarata, trattandosi di ritenuta eseguita dal Comune. L’efficacia del giudicato ha una diretta ricaduta nel giudizio, facendo venir meno il presupposto di fatto della pretesa erariale: l’insussistenza della ritenuta non è compatibile con la richiesta del suo pagamento contenuta nella cartella.
Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo. La Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente, compensando le spese dei giudizi di merito e condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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