Giudicato sulla sola illegittimità del licenziamento preclude la reintegra (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21973 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, che abbia omesso di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro quale effetto legale tipico della tutela reale prevista dall’art. 18 l. n. 300 del 1970 nel testo anteriore alla l. n. 92 del 2012, preclude ogni ulteriore statuizione sulle conseguenze sanzionatorie di quel recesso. Una volta qualificata la domanda come diretta alla declaratoria di illegittimità e all’annullamento del licenziamento, il giudice è tenuto ad applicare la reintegra, che è compresa nella domanda stessa salvo espressa rinuncia. Il giudicato, esplicito o implicito, copre il dedotto e il deducibile e non si forma su singoli punti della motivazione, ma sulla complessiva portata della statuizione, da interpretarsi alla stregua del dispositivo e della motivazione che lo sorregge.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva domanda nei confronti della società datrice di lavoro in relazione al licenziamento intimato nel 2010, già dichiarato illegittimo con una precedente pronuncia confermata in appello, chiedendo l’ordinarsi della reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 l. n. 300 del 1970 nel testo all’epoca vigente.
La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’improponibilità della domanda. Il giudice aveva ritenuto, sulla scorta del pregresso giudicato, di non poter esaminare la domanda di reintegra, avendo il lavoratore esaurito il potere di impugnativa con la proposizione del primo ricorso. Il soccombente ricorreva per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione al principio del ne bis in idem, sostenendo che il precedente giudizio aveva ad oggetto il mero accertamento dell’illegittimità del licenziamento e che, pertanto, doveva ritenersi proponibile la domanda successiva sulle conseguenze di quella illegittimità. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, assumendo l’automaticità della reintegra.
La Corte richiama un principio condiviso (Cass. n. 8053 del 2022): ai sensi dell’art. 18 della l. n. 300 del 1970, nel testo anteriore alle modifiche della l. n. 92 del 2012, il giudice che accerta l’inefficacia o l’illegittimità del licenziamento deve ordinare la reintegrazione, anche in mancanza di esplicita domanda, essendo essa compresa come effetto tipico della tutela reale nella domanda di declaratoria di illegittimità od inefficacia del recesso, salvo espressa rinuncia.
Ne deriva che la pregressa pronuncia, che aveva confermato la sola illegittimità del licenziamento senza disporre la reintegrazione, ove non impugnata, è idonea a precludere ogni ulteriore statuizione sulle conseguenze sanzionatorie per effetto dell’intervenuto giudicato. La Corte ribadisce (Cass. n. 6758 del 2024) che il giudicato sul dedotto e deducibile non si forma su singoli punti della motivazione, ma sulla complessiva portata della statuizione, da interpretarsi alla stregua del dispositivo e della motivazione, potendo farsi riferimento alla domanda della parte solo in via residuale (Cass. n. 21165 del 2019).
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che attiene all’improponibilità per la preclusione del pregresso giudicato, mentre la censura avrebbe dovuto essere formulata nei confronti della precedente decisione territoriale. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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