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Accesso ai documenti INPS: cessazione della materia del contendere per intervenuta soddisfazione della pretesa (TAR Puglia n. 871 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’intervenuta soddisfazione della pretesa conoscitiva del ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è pronunciata dal giudice anche in assenza di una formale rinuncia, purché l’istante dichiari in giudizio l’avvenuto conseguimento dell’utilità richiesta e ne faccia richiesta. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce la regola, attesa la sopravvenienza della causa di definizione del giudizio non imputabile alle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, avvalendosi della disciplina di cui alla legge n. 241/1990, presentava istanza di accesso alla documentazione amministrativa in possesso dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Foggia. A fronte del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta, l’Amministrazione comunicava in data 6 agosto 2025 il rigetto dell’istanza, inoltrandolo a mezzo posta elettronica certificata.

Avverso tale provvedimento di diniego, l’interessato proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento dell’atto e l’accertamento del proprio diritto ad accedere a tutta la documentazione richiesta, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ha rilevato che la parte ricorrente aveva dichiarato in giudizio l’intervenuta soddisfazione della propria pretesa conoscitiva, avendo l’Amministrazione reso disponibile la documentazione oggetto della richiesta di accesso a seguito della proposizione del ricorso. Sulla base di tale dichiarazione, la domanda di annullamento del diniego è divenuta priva di oggetto, non residuando alcuna utilità ulteriore da conseguire attraverso la decisione di merito.

Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto di dichiarare cessata la materia del contendere, in applicazione del principio generale per cui il processo amministrativo si estingue quando la controversia perde il suo oggetto per effetto di una sopravvenienza che ha pienamente soddisfatto l’interesse fatto valere in giudizio. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in tali ipotesi, l’esito naturale del giudizio, non essendo necessaria l’instaurazione di un contraddittorio ulteriore.

In ordine alle spese di lite, il Collegio, aderendo alla richiesta formulata dalla parte ricorrente e alla conseguente adesione dell’Amministrazione, ha disposto la compensazione, attesa la peculiarità della vicenda e la sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio. Tale statuizione, pur costituendo un’eccezione alla regola della soccombenza, trova giustificazione nella circostanza che la definizione del processo non è dipesa dall’esito del merito, ma da un fatto sopravvenuto che ha reso inutile la prosecuzione del giudizio.

Il Tribunale ha, infine, ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 34, comma 1, cod. proc. amm., sebbene la vicenda sostanziale risulti ormai definita dall’avvenuto adempimento dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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