Rimborso accise: nessun PVC necessario per il diniego (Cass. civ. Sez. V n. 22008 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di maggiori accise indebitamente versate, il diniego dell’Ufficio non richiede la preventiva contestazione delle ragioni del rigetto mediante processo verbale di constatazione. L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale presuppone un accertamento di maggiori imposte a carico del contribuente, non la definizione di una pretesa restitutoria azionata dal privato. Nel giudizio di rimborso il contribuente assume la qualità di attore in senso sostanziale e su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa. La mancanza di un PVC conclusivo non integra pertanto violazione del diritto di difesa né determina la nullità del diniego.
Il Fatto
Una società contribuente, esercente attività di estrazione e lavorazione inerti e posa in opera di conglomerati bituminosi, era stata ammessa a fruire dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 24 d. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e dal punto 9 della Tabella A allegata al TUA, per la produzione di forza motrice con motori fissi alimentati da prodotti energetici diversi dal gas naturale.
La società ha presentato domanda di rimborso della maggiore accisa versata ad aliquota ordinaria per l’acquisto di gasolio nel periodo 22 maggio 2015 – 31 marzo 2017. L’Ufficio ha opposto motivi ostativi, contestando la non corretta tenuta dei registri di produzione di forza motrice, che presentavano cancellazioni in violazione dell’art. 2219 cod. civ., e ha negato il rimborso. La CTP di Potenza ha accolto il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ravvisando la violazione del contraddittorio per mancata redazione di un PVC. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la violazione dell’art. 19, comma 4, d. lgs. n. 504/1995, oltre che degli art. 10-bis e 21-octies l. n. 241/1990. La Corte ricostruisce la formulazione pro tempore della norma, che, nel rispetto del principio di cooperazione di cui all’art. 12 l. n. 212/2000, riconosce al destinatario del PVC la facoltà di presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla notificazione.
Il dato testuale e sistematico è decisivo. Il rinvio all’art. 12 l. n. 212/2000 e il riferimento all’avviso di pagamento ex art. 15 TUA e agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni dimostrano che il PVC è strumentale all’accertamento di maggiori imposte. Per il suo inoltro deve configurarsi un successivo atto accertativo con cui si imputano al contribuente imposte non versate: evenienza che nel caso di specie fa difetto, trattandosi di diniego opposto a una domanda di rimborso.
La soluzione è coerente con la qualità di attore in senso sostanziale rivestita dal contribuente che impugni il rigetto dell’istanza. Su di lui grava l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa, anche in materia di tributi armonizzati, come affermato da Cass., Sez. V, n. 18644 del 2023 e da Cass., Sez. V, n. 28333 del 2011. Imporre un contraddittorio sull’Ufficio non incide sull’obbligo di motivare una pretesa impositiva, ma al più sulle ragioni da far valere in sede giudiziale.
La Corte aggiunge un duplice ordine di ragioni. Il diniego dell’Ufficio può essere tacito, e quindi immotivato, ai sensi degli art. 21, comma 2, e 19, lett. g) d. lgs. n. 546/1992. Inoltre, la natura di convenuto sostanziale dell’Amministrazione finanziaria non cristallizza le ragioni del contenzioso: l’Ufficio può esercitare in sede giurisdizionale la facoltà di controdeduzione ex art. 23 d.lgs. n. 546/1992 con argomentazioni ulteriori rispetto alla motivazione del rigetto (richiamate Cass., Sez. VI, n. 25999 del 2022, Cass., Sez. VI, n. 1906 del 2020, Cass., Sez. V, n. 23862 del 2020 e Cass., Sez. V, n. 17811 del 2016).
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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