Estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata dei carichi (Cass. civ. Sez. V n. 22318 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, con integrale pagamento di quanto dovuto e rinuncia ai giudizi pendenti, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio di cassazione. L’istanza di parte, seguita dall’adesione dell’Amministrazione finanziaria che dà atto dell’avvenuto perfezionamento della procedura, integra il presupposto dell’estinzione per sopravvenuta carenza di interesse. In tale ipotesi le spese di lite vanno compensate tra le parti, non essendo configurabile una soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in considerazione dell’esito del giudizio.

Il Fatto

Una società esercente attività di rimessaggio imbarcazioni e servizi nautici riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno 2007, recuperava a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e detratti ai fini Iva. Le riprese riguardavano l’acquisto in leasing di un’imbarcazione, considerata bene non strumentale all’attività d’impresa, e fatture emesse da altra società per prestazioni di lavoro ritenute generiche nella descrizione.

Il ricorso della società veniva rigettato in primo grado e la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, ritenendo l’imbarcazione destinata a fini personali extra-imprenditoriali e sproporzionati i costi rispetto ai ricavi. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio la società contribuente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, impegnandosi a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi definiti.

All’udienza del 5 dicembre 2023 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, con invito all’Agenzia delle entrate a prendere posizione sulla regolarità del procedimento di definizione. In data 25 gennaio 2024 l’Agenzia ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la Direzione provinciale comunicato l’avvenuto pagamento da parte della contribuente di quanto previsto per il perfezionamento della procedura.

La Corte prende atto dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei motivi di ricorso. Il percorso argomentativo è lineare: la definizione agevolata, una volta perfezionata con il pagamento, produce l’effetto estintivo del giudizio pendente.

Ne deriva la dichiarazione di estinzione del giudizio. Quanto alle spese, la Corte le compensa tra le parti, in considerazione dell’adesione dell’Agenzia alla definizione.

Infine, la Corte esclude i presupposti per condannare la ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015 e sez. 6-L n. 28311 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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