Imposta proporzionale di registro su sentenza ammissione al passivo con riserva (Cass. civ. Sez. V n. 10321 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva deve essere assoggettata all’imposta nella misura proporzionale prevista dall’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Si tratta, infatti, di pronuncia resa in esito a un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l’accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell’esistenza e dell’efficacia del credito, consentendo al contribuente la partecipazione al concorso. L’imposta in misura fissa è applicabile soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II dell’art. 8 citato. L’ammissione con riserva, pertanto, non esclude di per sé la sussistenza di un credito controverso.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza impugnata, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato i ricorsi della contribuente avverso otto avvisi di liquidazione. Questi ultimi applicavano l’imposta di registro in misura proporzionale, con riguardo alle sentenze che avevano accertato i contenuti di diritti patrimoniali tra le parti, ammessi con riserva.

La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, integrato da successiva memoria, deducendo la violazione e falsa applicazione degli art. 8, Tariffa, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 20 del medesimo decreto, nonché dell’art. 95 l. n. 267 del 1942, nella versione applicabile all’epoca dei fatti. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, richiamando la già intervenuta decisione della Cassazione n. 2934 del 1 febbraio 2022 su ricorso analogo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il profilo della definizione agevolata. La ricorrente ha depositato copia delle domande ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022 solo per cinque avvisi di liquidazione. Per tali avvisi, sussistendo tutti i presupposti di legge — domanda, pagamento e assenza di diniego —, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dall’art. 5 citato.

Nel resto, il ricorso è infondato. La Corte richiama e condivide il proprio precedente secondo cui la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo fallimentare un credito in precedenza ammesso con riserva va assoggettata all’imposta in misura proporzionale. Si tratta di pronuncia emessa in esito a un giudizio contenzioso di cognizione che accerta, nei confronti della procedura, l’esistenza e l’efficacia del credito, consentendo al contribuente la partecipazione al concorso.

Il collegio verifica la fattispecie concreta: le sentenze sottoposte a registrazione hanno dato atto dell’accordo intervenuto tra le parti, mentre in precedenza il Commissario della procedura concorsuale si era opposto, con la costituzione in giudizio, alle domande di ammissione dei creditori. Sussisteva dunque una controversia sulle domande di ammissione al passivo, ammesse con riserva e concluse con il citato accordo.

Ne deriva che l’ammissione con riserva, legata alla produzione di documenti, non può escludere la sussistenza di un credito controverso, come invece sostenuto dalla contribuente. Il motivo relativo alla violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 resta assorbito; la Corte rileva comunque la sua inammissibilità per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente specificato i presupposti di fatto della dedotta violazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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