Rinuncia al ricorso in cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22418 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio e produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte. Essa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione. Resta salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio, ove richiesta. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di pagamento emesso nei confronti di una società per il recupero della differenza dovuta sull’accisa in relazione alla destinazione ad autotrazione di un quantitativo di G.P.L. in bombola per uso domestico. L’atto impositivo era stato preceduto da indagini della Guardia di Finanza presso l’opificio societario, dalle quali era scaturito anche un procedimento penale a carico del legale rappresentante, definito con sentenza ex art. 444 c.p.p.

Dopo un primo grado favorevole alla contribuente e una pronuncia di appello, la Corte di cassazione, con precedente decisione di rinvio, aveva accolto i motivi dell’Amministrazione, ravvisando violazione di legge e vizio motivazionale. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia. Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione affidato a sette motivi; nelle more, in data 4 giugno 2024, depositavano atto di rinuncia al ricorso, rappresentando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di legittimazione: il ricorso proposto dal ricorrente in proprio è dichiarato inammissibile, poiché lo stesso non era stato parte nei gradi di merito, avendo agito esclusivamente nella qualità di amministratore unico della società.

Il nucleo decisorio si concentra, tuttavia, sull’atto di rinuncia. Il Collegio ricorda che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere accettizio: esso non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali. La rinuncia determina, infatti, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.

La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, citando Sez. V n. 35133 del 2021, Sez. V n. 40727 del 2021, Sez. V nn. 10033, 10034, 10035 e 10036 del 2022, Sez. V n. 12131 del 2022 e Sez. V n. 16350 del 2024, a conferma della stabilità dell’indirizzo.

Quanto alle spese, nulla viene statuito in mancanza di difese della parte intimata. La Corte precisa, infine, che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, richiamando Cass. n. 25485 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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