IMU, possesso rilevante solo se diritto reale e non mera detenzione (Cass. civ. Sez. V n. 22515 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’IMU la nozione di possesso richiamata dalla legge d’imposta non si identifica con la mera disponibilità del bene, sia pure per detenzione qualificata, ma va letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo. Possessore rilevante è dunque il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile. Il giudice di merito che affermi il difetto di legittimazione passiva del concessionario deve indicare il titolo in forza del quale il possesso sarebbe transitato a soggetti terzi. La motivazione che si limiti ad affermare in modo generico e apodittico l’assenza di possesso in capo all’ente, senza confrontarsi con gli elementi decisivi acquisiti, è viziata per violazione di legge.
Il Fatto
Un Comune aveva emesso avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 nei confronti del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale, titolare di alcuni lotti del nucleo industriale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo in parte il ricorso del Consorzio, dichiarando non dovuta l’imposta per un solo lotto e confermando la debenza per gli altri.
Su appello del contribuente, la Commissione tributaria regionale annullava integralmente l’atto impositivo, ritenendo che il Consorzio non fosse nel possesso delle unità immobiliari e difettasse quindi di legittimazione passiva, essendo il possesso riferibile alle società assegnatarie e, dopo il loro fallimento, alle curatele. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina IMU.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di carattere generale. Il possesso che la legge richiama per definire il presupposto d’imposta non può essere confuso con la semplice disponibilità materiale del bene. Il termine va letto in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo: possessore, in questo contesto, è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento. Il collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato (Cass. n. 7444 del 2019; Cass. n. 14119 del 2017; Cass. n. 10987 del 2013; Cass. n. 21451 del 2009; Cass. n. 654 del 2005).
Da tale premessa discendono conseguenze applicative precise. Non è soggetto passivo il promissario acquirente, neppure in presenza di contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, perché resta detentore qualificato; tenuto al pagamento è il proprietario dell’immobile compromesso in vendita (Cass. n. 13810 del 2021; Cass. n. 20958 del 2019). Analogamente, in tema di pignoramento immobiliare si richiamano Cass. n. 34593 del 2019 e Cass. n. 5736 del 2013, e in tema di requisizione Cass. n. 21157 del 2016.
La Corte precisa poi che l’assegnazione dei lotti può integrare il presupposto impositivo solo quando emerga l’attribuzione di un diritto di superficie (Cass. n. 3341 del 2023). Anche in tal caso, però, occorre che gli effetti dell’assegnazione permangano nel periodo d’imposta in contestazione.
Applicando questi principi, il collegio rileva il vizio della sentenza impugnata. La Commissione tributaria regionale ha affermato in modo generico e apodittico che il Consorzio non era nel possesso delle unità immobiliari, senza chiarire in forza di quali titoli il possesso sarebbe passato a terzi. Ha inoltre evocato in modo indistinto le curatele fallimentari e la disponibilità possessoria dei beni assegnati, omettendo di valutare elementi decisivi: il fatto che, per due lotti, la Commissione provinciale aveva rilevato l’assenza di specifici motivi di impugnazione e che si trattava di beni trasferiti all’ente con decreto ministeriale del 1999 e non ulteriormente assegnati a privati.
Quanto a un altro lotto, il titolo era stato indicato dalla stessa Commissione provinciale in termini di detenzione, circostanza incompatibile con la configurazione di un possesso rilevante in capo al terzo. Ne deriva la lamentata violazione di legge e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda alla stregua dei principi enunciati, valutando anche le questioni rimaste assorbite e regolando le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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