Riserve appalto eccezioni in senso stretto divieto rilievo ufficio appello (Cass. civ. Sez. I n. 22517 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, la decadenza dell’appaltatore dal diritto di formulare le riserve e il rilievo della mancata iscrizione di una riserva su una determinata voce di danno costituiscono eccezioni in senso stretto, rimesse alla disponibilità esclusiva della stazione appaltante e perciò non rilevabili d’ufficio. Ne consegue che l’art. 346 cod. proc. civ. opera solo per le questioni a istanza di parte e non anche per quelle rilevabili officiosamente, ma tale potere del giudice del gravame presuppone che l’eccezione non sia stata respinta in primo grado, espressamente o implicitamente. Ove il giudice di prime cure abbia deciso il merito senza pronunciarsi sul vizio, si forma un giudicato implicito che può essere superato solo con l’appello incidentale. La mancata contestazione in primo grado preclude inoltre al giudice d’appello di restringere l’accertamento alle sole voci di danno indicate nella riserva.
Il Fatto
Un consorzio, affidatario in concessione di lavori di edilizia residenziale, ottiene dal Tribunale il risarcimento per l’anomalo andamento dei lavori e la disapplicazione della penale per ritardata ultimazione, sull’accoglimento delle riserve iscritte nel corso dell’esecuzione. Il committente pubblico impugna la decisione.
La Corte d’appello accoglie il gravame dell’ente, respingendo le domande risarcitorie: ritiene rinunciata la controeccezione di tardività della riserva relativa alla penale, non riproposta dall’appaltatore secondo l’art. 346 cod. proc. civ., e limita l’accertamento del danno alle sole voci richiamate in una delle riserve. Il consorzio ricorre per cassazione con quattro motivi; il committente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il ricorrente estrapola dal contesto una generica affermazione del primo giudice sulla tardività della costituzione, senza spiegare perché essa vada riferita proprio all’eccezione sulla tardiva iscrizione della riserva, anziché alla ritenuta rinuncia maturata in sede di collaudo.
Il secondo motivo è infondato. Il committente, con l’appello incidentale, aveva censurato proprio la valutazione dell’esito del collaudo finale: non è dunque configurabile alcun giudicato interno sul punto.
Il terzo motivo è respinto, ma la motivazione è corretta ex art. 384 cod. proc. civ.. La Corte ricostruisce il contrasto tra l’orientamento che impone il rilievo officioso dell’inammissibilità e quello, prevalente, secondo cui la questione processuale pregiudiziale respinta in primo grado, in modo espresso o implicito, deve essere devoluta al giudice del gravame con l’appello incidentale (Sez. II n. 26850 del 2022; Sez. II n. 9844 del 2022; Sez. I n. 33018 del 2023). Il potere officioso ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ. resta escluso quando l’eccezione sia stata respinta o implicitamente disattesa, formandosi il giudicato implicito per effetto della conversione del vizio in motivo di gravame (Sez. III n. 6762 del 2021).
Il quarto motivo è fondato. In materia di appalto, l’onere della riserva si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso, salvo le eccezioni individuate dalla giurisprudenza (Sez. I n. 16700 del 2020). La decadenza dalla riserva e il rilievo della mancata iscrizione della stessa su una voce di danno sono eccezioni in senso stretto, in disponibilità esclusiva della stazione appaltante e non rilevabili d’ufficio né proponibili per la prima volta in appello (Sez. I n. 281 del 2017; Sez. I n. 3360 del 1991). Nella specie il committente non aveva contestato in primo grado la mancata iscrizione di riserve sulla richiesta risarcitoria, sicché la Corte territoriale non poteva restringere l’accertamento alle sole voci riconducibili alla riserva.
La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, restando assorbiti gli ulteriori profili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.