Notifica della rendita catastale al concessionario di area demaniale (Cass. civ. Sez. V n. 21182 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell’area demaniale, ove questi risulti tra gli intestatari catastali del bene. La legittimità dell’avviso di accertamento ICI resta subordinata all’avvenuta notificazione dell’atto di classamento al concessionario che sia rimasto estraneo alla procedura Docfa. La mancata notifica integra violazione degli obblighi di informazione gravanti sull’Amministrazione e pregiudica il diritto di difesa del contribuente.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di concessioni su aree demaniali site nell’area portuale genovese. A partire dal 2001, per effetto della modifica dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1992 ad opera della legge finanziaria per il 2001, essa è divenuta soggetto passivo dell’ICI. Trattandosi di immobili non accatastati, la società versava l’imposta su una rendita presunta concordata tra il Comune e la competente Autorità portuale.
Il proprietario, intestatario della partita catastale, presentò solo nel 2008 la dichiarazione Docfa per l’attribuzione della rendita definitiva, senza comunicarla al concessionario. Su tale base il Comune notificò nel 2010 un avviso di accertamento per la differenza d’imposta dovuta. La CTP accolse il ricorso del contribuente; la CTR della Liguria riformò la decisione, ritenendo l’atto adeguatamente motivato e non necessaria la notifica al concessionario. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta cinque motivi, trattando congiuntamente quelli secondo, terzo e quarto, per la loro stretta connessione. Il primo motivo, sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato: il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. risulta rispettato, essendo l’iter logico della CTR comprensibile dal complesso della motivazione.
Nel merito la Cassazione richiama il proprio consolidato orientamento: già con la sentenza n. 807 del 2018 si è chiarito che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, l’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale è efficace solo a decorrere dalla sua notificazione ai soggetti intestatari della partita. Tale principio è stato ribadito dalle successive pronunce n. 14025/2019, n. 14680 e 14681 del 2020, n. 23369/2022, n. 14678 del 2024 e n. 14642/2024.
Il Collegio sottolinea che l’obbligo di notifica grava sull’Amministrazione finanziaria in ossequio ai doveri di informazione di cui all’art. 6 della legge n. 212/2000, ogni volta che il concessionario sia soggetto passivo dell’imposta e figuri tra gli intestatari catastali, pur essendo rimasto estraneo alla procedura Docfa. La legittimità dell’avviso di accertamento ICI è pertanto subordinata a tale adempimento.
Nel caso concreto è pacifico che il ricorrente non abbia ricevuto la notifica dell’attribuzione catastale né abbia partecipato alla procedura Docfa. Una siffatta omissione gli ha impedito di contestare la corretta quantificazione della rendita e, di riflesso, la successiva determinazione dell’imposta. I motivi secondo, terzo e quarto sono quindi accolti, il quinto è assorbito.
Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui è demandato l’accertamento in fatto circa la posizione del concessionario tra gli intestatari della partita catastale al momento dell’attribuzione della rendita.
Nota della Redazione
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