Motivazione apparente della CTR e prova dell’esenzione IMU del consorzio (Cass. civ. Sez. V n. 22613 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale che ometta di illustrare le censure mosse dall’appellante e le ragioni della loro reiezione, limitandosi a motivare per relationem mediante mera adesione alla decisione di primo grado. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 presuppone l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente che ne è soggetto passivo, per un compito istituzionale riferibile in via immediata allo stesso ente. La motivazione apparente integra un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nei limiti fissati dalla riformulazione del 2012.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente impugnava davanti alla C.T.P. di Salerno l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso dal comune. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la C.T.R. della Campania confermava la decisione, richiamando un precedente inter partes e rilevando che il consorzio non aveva fornito prova idonea dell’utilizzo a fini meramente istituzionali degli immobili.

Avverso tale pronuncia il consorzio proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme sull’esenzione IMU e il vizio di motivazione omessa o apparente. L’ente impositore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i profili di merito e di rito. Sul piano sostanziale richiama il consolidato orientamento secondo cui l’esenzione dell’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 presuppone che l’immobile sia adibito a un compito istituzionale riferibile in via diretta ed immediata allo stesso ente che lo possiede, soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

Il collegio precisa poi che finalità istituzionali e servizi pubblici sono concetti distinti: i secondi, non rientrando tra i compiti istituzionali, possono essere svolti anche da altri soggetti, come aziende municipalizzate o società, che, svolgendo attività commerciali, non hanno titolo all’esenzione.

Nel caso concreto, a fronte dello specifico motivo d’appello con cui il consorzio aveva dedotto la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’esenzione — trattandosi di ente composto da più comuni e una provincia, operante per fini istituzionali — la motivazione della sentenza impugnata risulta meramente apparente. La C.T.R. non ha esaminato la censura, limitandosi ad aderire alla decisione di primo grado.

La Corte richiama il principio per cui è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza regionale priva dell’illustrazione delle censure e delle ragioni della loro reiezione, perché rende impossibile individuare il thema decidendum. Richiama inoltre le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che hanno circoscritto il sindacato sulla motivazione alla sola anomalia costituzionalmente rilevante, e le Sezioni Unite n. 22232 del 2016, che hanno qualificato la motivazione apparente come error in procedendo.

Il collegio rileva che la sentenza d’appello non consente di comprendere la reale ratio decidendi in relazione alle caratteristiche e all’utilizzo delle aree, né affronta la censura sulla erronea determinazione della base imponibile. Accoglie pertanto il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *