La sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. non è obbligatoria in caso di pregiudizialità tecnica (Cass. civ. Sez. 5 n. 8188 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.. La mancata sospensione non integra pertanto un vizio di nullità della sentenza. La proposizione di istanza di rateazione dei tributi configura un riconoscimento di debito, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, essendo atto giuridico in senso stretto che richiede solo la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito. L’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica, occorrendo che la parte evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dalla ricezione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una intimazione di pagamento, unitamente alle sottostanti cartelle esattoriali, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello proposto dalla società avverso tale decisione veniva parimenti rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale.
Nel giudizio di appello, la contribuente aveva dedotto la violazione del principio del ne bis in idem, atteso che alcune delle cartelle oggetto dell’intimazione erano già state impugnate in un precedente giudizio, definito con sentenza favorevole ma non passata in giudicato e ancora pendente in Cassazione. Aveva inoltre eccepito la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei tributi, assumendo di non averne avuto conoscenza. La CTR rigettava l’appello, ritenendo che le istanze di rateazione presentate e i pignoramenti subiti dalla società fossero circostanze incompatibili con l’asserita ignoranza delle cartelle.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con cui la società lamentava la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo pregiudicante, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizi, quando quello pregiudicante è stato definito con sentenza non ancora definitiva, la sospensione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può essere disposta solo in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente carattere meramente discrezionale della relativa valutazione.
Quanto al terzo motivo, incentrato sull’omessa pronuncia in ordine all’istanza di rimessione in termini per il ritardo nella conoscenza degli atti di controparte, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando che l’asserito ritardo della cancelleria non era stato documentalmente comprovato e che l’istanza di rimessione in termini non era mai stata formalmente articolata. La Corte ha altresì precisato che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti necessariamente il rigetto della pretesa, non occorrendo una specifica argomentazione su ogni eccezione.
In relazione al quarto motivo, concernente l’omesso esame delle eccezioni sulla mancata notifica delle cartelle, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva offerto una motivazione adeguata, basata sulla verifica della regolarità delle notifiche e sulla circostanza, non contestata, della presentazione di istanze di rateazione e dell’esistenza di pignoramenti. La Corte ha richiamato il principio per cui la domanda di rateazione configura un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., con effetto interruttivo della prescrizione, e ha aggiunto che la notifica da un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri non è nulla se ha comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese.
Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, per non avere la ricorrente trascritto le precise doglianze svolte nei gradi di merito né specificato, per ciascuna cartella, gli elementi necessari a valutare la fondatezza delle censure. Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, volto a sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione all’art. 44 del regolamento eIDAS, non essendo la questione ancorata a uno specifico atto e risultando comunque manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza comunitaria.
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Nota della Redazione
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