Compensazione spese tributarie solo con gravi ed eccezionali ragioni motivate (Cass. civ. Sez. V n. 22628 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese di giudizio è consentita, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992, soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. La motivazione non soddisfa il precetto normativo ove si limiti a formule astratte e stereotipate, quale il riferimento generico alla “qualità” delle questioni o alla loro “obiettiva difficoltà interpretativa”, senza concreti riferimenti al caso. La formula meramente apparente integra un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Resta fermo che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., e che il “peso” della gravità e dell’eccezionalità non è sindacabile al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente.
Il Fatto
La società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile l’appello erariale e respinto il suo appello incidentale. La vicenda riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di un credito IVA ritenuto non spettante.
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva accolto il ricorso della contribuente, compensando le spese di lite. Il giudice di appello aveva confermato tale statuizione. La società lamenta, tra l’altro, l’erroneità della regolamentazione delle spese e la motivazione apparente della sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso, rilevando che l’atto contiene tutti gli elementi occorrenti per comprendere e valutare le censure rivolte alla sentenza impugnata. Nel merito, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esamina prioritariamente il secondo motivo, che ritiene fondato, restando assorbiti gli altri.
Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, che ammette la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare nella motivazione. Tali ragioni non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in cassazione.
La Corte richiama la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., che qualifica le “gravi ed eccezionali ragioni” come nozione elastica, comprensiva della situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. La formula motivazionale non soddisfa però il precetto normativo ove non superi la soglia della genericità.
Nel caso concreto, la CTR ha confermato la statuizione di primo grado facendo riferimento alla “qualità” delle questioni e alla loro “obiettiva difficoltà interpretativa”. Si tratta di formule astratte, prive di concreti riferimenti alla causa, che nulla dicono sulle specifiche questioni esaminate e non consentono alcun controllo sulla decisione.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa. La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Il secondo motivo è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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