Estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata ex legge n. 197/2022 (Cass. civ. Sez. V n. 22673 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022, ha l’onere di depositare presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In tal caso il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, aveva rigettato l’appello proposto da una società di gestione aeroportuale avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un avviso di pagamento. Con tale atto si contestava l’esercizio di officina di energia elettrica per farne rivendita, con recupero a tassazione dell’addizionale provinciale per il periodo di imposta 2010.
La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e per violazione degli obblighi di motivazione. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’istanza depositata in data 3 giugno 2024, con la quale la società ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. L’istanza richiama l’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022 e l’art. 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
La ricorrente espone che la controversia era pendente alla data dell’1 gennaio 2023, che il giudizio non era definito con pronuncia definitiva e che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era parte del giudizio. La società ha trasmesso la domanda di adesione in data 19 settembre 2023 e ha versato l’unica rata prescelta in data 22 settembre 2023, mediante modello elaborato dai sistemi dell’Agenzia.
Il Collegio richiama i commi 197 e 198 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2023. Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In tal caso il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte considera quindi soddisfatti i presupposti normativi e dichiara l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Il Collegio rileva infine che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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