È nulla per motivazione apparente la sentenza che omette l’esame dei motivi di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 7428 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla per motivazione apparente la sentenza di merito che, pur essendo graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, omettendo di illustrare l’iter logico seguito e le ragioni poste a base del decisum. Il vizio ricorre quando il giudice, in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, ometta di esaminare i singoli motivi di appello, limitandosi a condividere genericamente l’eccepita mancanza di motivazione. L’attività di ricevitoria svolta per conto di un bookmaker privo di concessione integra il presupposto per l’assoggettamento all’imposta unica sulle scommesse anche del titolare della ricevitoria, per i periodi d’imposta successivi al 2011.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accertava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per gli anni 2013 e 2014 da parte del titolare di un centro trasmissione dati (CTD), che raccoglieva scommesse sportive per conto di un bookmaker estero, e del bookmaker quale coobbligato in solido. L’imposta era determinata induttivamente, mediante l’utilizzo della media della raccolta delle scommesse della provincia di ubicazione della ricevitoria.
Il contribuente e la società estera impugnavano l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che rigettava il ricorso. La sentenza di primo grado era impugnata dal solo contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che accoglieva l’appello, ritenendo l’avviso di accertamento carente di motivazione in ordine al quantum e rilevando l’attribuzione al contribuente di un’attività — la gestione dei concorsi pronostici — mai esercitata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del bookmaker estero, non avendo quest’ultimo partecipato al giudizio di secondo grado né proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado a sé sfavorevole, con compensazione delle spese processuali.
Nel merito, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per motivazione apparente. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità (tra cui Sezioni Unite n. 22232/2016 e Sezioni Unite n. 8053/2014), la Corte ha chiarito che la motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. Nel caso di specie, la CTR si era limitata a condividere l’eccepita “mancante motivazione” senza esaminare i numerosi motivi di appello — ben nove — che avrebbe dovuto decidere, né aveva indicato le ragioni per cui l’avviso di accertamento sarebbe stato carente nella motivazione del quantum.
La Corte ha altresì rilevato il contrasto tra l’affermazione del difetto di motivazione dell’avviso e il suo contenuto, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, dal quale emergeva che l’imposta era stata quantificata induttivamente sulla base della raccolta media della provincia di riferimento, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011.
La Corte ha inoltre accolto il secondo motivo, affermando che lo svolgimento dell’attività di ricevitoria per conto del bookmaker privo di concessione, consistente nella raccolta di scommesse, è requisito per l’assoggettamento al tributo anche del titolare della ricevitoria per i periodi d’imposta successivi al 2011, in applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/2010, in conformità a quanto già affermato da Corte cost. n. 27/2018 e Cass. n. 3626/2024, n. 3622/2024 e n. 8757/2021. In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.