Motivazione per relationem del verbale INPS e responsabilità solidale della società di (Cass. civ. Sez. V n. 10631 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di accertamento può essere legittimamente motivato per relationem mediante rinvio ai verbali dell’INPS con cui siano contestate omissioni contributive previdenziali, purché conosciuti dal contribuente, rientrando detti verbali tra i documenti che, per il tramite della Guardia di Finanza, devono essere trasmessi anche agli uffici finanziari e che questi possono utilizzare ai fini dell’accertamento. Il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, non essendo vincolato ai limiti dell’art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello. Nelle società di persone, soggetto attivo dell’infrazione di omessi versamenti diretti è il legale rappresentante (socio accomandatario); attesa la natura formale dell’infrazione, la responsabilità si estende in via solidale alla società, senza necessità per l’erario di escutere preventivamente il legale rappresentante.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento e un atto di contestazione delle sanzioni per l’anno d’imposta 2004, entrambi originati da un verbale di accertamento dell’INPS che aveva rilevato la mancata regolarizzazione di alcuni rapporti di lavoro subordinato e, per l’effetto, la mancata effettuazione delle ritenute e l’infedele presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.

Nelle more, il verbale INPS era già stato impugnato davanti al Giudice del Lavoro, che ne aveva ridotto il numero dei rapporti non regolarizzati; la decisione era stata confermata in appello e poi da questa Corte. La CTP accoglieva il ricorso nei limiti di un motivo; la CTR accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo correttamente motivati gli atti per relationem al verbale INPS e applicabili le sanzioni ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 472/1997. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la motivazione per relationem e l’asserita ininfluenza del giudicato della causa previdenziale sul giudizio tributario. La Corte, riqualificata la censura ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la dichiara inammissibile e comunque infondata, ricordando che il giudicato esterno risponde alla finalità di interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e va rilevato anche d’ufficio.

La ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario dipende dalla natura del credito azionato: la parte ricorrente non ha scrutinato gli esiti del giudicato civile, così inficiando la specificità del motivo. La Corte non può sindacare il giudicato formatosi sul verbale INPS né la motivazione di quest’ultimo, essendo estraneo alla giurisdizione tributaria.

Nel merito, l’atto può essere motivato mediante rinvio ai verbali INPS contenenti omissioni contributive, purché conosciuti dal contribuente. Quanto al dedotto difetto di motivazione, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.; la motivazione, per quanto succinta, dà evidenza del percorso logico-giuridico seguito.

Il secondo motivo, sul conteggio delle trattenute e sulla progressività Irpef, è inammissibile perché richiede una rivalutazione in fatto. Il terzo motivo, sull’individuazione dell’autore della violazione e sulla responsabilità solidale, è infondato: in caso di società di persone il soggetto attivo è il legale rappresentante (socio accomandatario) e la natura formale dell’infrazione trascina la responsabilità solidale della società.

Il quarto motivo, sul cumulo giuridico tra sanzioni di anni diversi, è inammissibile per difetto di autosufficienza: non è stata allegata l’avvenuta deduzione della questione nei gradi di merito. L’ultimo motivo è infondato: le violazioni che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta già liquidata non sono soggette all’istituto della continuazione ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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