Contraddittorio preventivo solo per tributi armonizzati negli avvisi misti (Cass. civ. Sez. V n. 34311 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente, in materia di accertamento, sussiste solo per i tributi armonizzati. Nell’ipotesi di ripresa a tassazione che investa congiuntamente tributi armonizzati e tributi non armonizzati, l’avviso non può essere annullato integralmente per il mancato svolgimento del confronto partecipativo preventivo relativo alla sola voce per la quale esso era necessario. Il giudice deve operare la distinzione tra le diverse tipologie di tributi e limitare a quelli armonizzati la verifica del vizio procedimentale. È viziata da omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., la sentenza che non esamini le domande attinenti alla procedura di accertamento non assorbibili né definibili con motivazione implicita.
Il Fatto
Una associazione professionale in liquidazione e i singoli professionisti associati erano stati accertati, per un anno di imposta, a seguito di verifica contabile c.d. “a tavolino”. L’Ufficio aveva ripreso a tassazione il maggior reddito ai fini Irpef, Irap e Iva, rimodulando il reddito imputabile ai singoli associati.
Il giudizio di primo grado si era concluso in senso favorevole alla parte privata, dopo un parziale autotutela dell’Ufficio; in appello le ragioni dell’Ufficio erano state accolte solo quanto alla quantificazione delle spese di lite. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi; la parte privata resiste con controricorso, chiedendo in subordine l’esame delle proprie ragioni ritenute assorbite in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, per avere i giudici di merito ritenuto sussistente un obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato anche per i tributi non armonizzati.
Anzitutto il collegio esamina l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per novità dello stesso. La doglianza risulta però già proposta in sede di merito, con richiamo anche all’art. 7 della legge n. 212/2000: il motivo non è nuovo e l’eccezione va disattesa.
Nel merito, il ricorso è fondato. I giudici di merito avevano annullato in toto la ripresa a tassazione per mancato svolgimento del contraddittorio preventivo, deducendone l’utilità dall’autotutela intervenuta dopo la presentazione del ricorso. La Corte rileva che i precedenti richiamati non sono colti nel loro senso compiuto: da Cass. S.U. n. 24823/2015 fino a Cass. T. n. 18489/2024 è affermato che l’obbligo del contraddittorio preventivo sussiste solo per i tributi armonizzati. In caso di ripresa a tassazione con più imposte occorre quindi distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati.
Ne deriva che l’avviso di accertamento non può essere annullato integralmente in ragione del mancato contraddittorio per una voce che pure lo prevedeva come necessario.
Anche il secondo motivo è fondato: il patrocinio erariale lamenta la mancata pronuncia su una serie di domande attinenti alla procedura di accertamento (analitico-induttiva, esame della documentazione, errore di calcolo), di cui dimostra la prospettazione nei gradi di merito. Tali questioni, per le diverse rationes che le sorreggono, non potevano rimanere assorbite né ritenersi rigettate con motivazione implicita.
L’accoglimento del ricorso assorbe la domanda subordinata svolta in controricorso, non configurandosi come ricorso incidentale, contenendo domande non scrutinabili in cassazione e potendo essere riproposta in sede di rinvio. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si conformi ai principi indicati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.