Deducibilità dei derivati interest rate swap e rispetto del thema decidendum in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 2146 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e il conseguente ampliamento del thema decidendum, non anche le deduzioni volte a rafforzare valutazioni già appartenenti alla materia giustiziabile. Quanto alla deducibilità dei componenti negativi derivanti da contratti di interest rate swap, l’art. 112 del TUIR, nel testo vigente ratione temporis, consente di invocarla anche per società non operanti nel settore creditizio o finanziario, ma solo se queste allegano e provano che la finalità del contratto sia quella di coprire operazioni attinenti all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Affinché un’operazione sia qualificata come di copertura, devono sussistere l’intento palese di realizzarla, la correlazione tecnico-finanziaria tra lo strumento e le passività coperte e la dimostrabilità documentale di tali condizioni. La qualificazione degli strumenti come speculativi o di copertura integra un accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata.
Il Fatto
A seguito di un controllo mirato, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società, allora consolidante, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009. L’Ufficio recuperava a tassazione componenti negativi di reddito relativi a strumenti finanziari derivati interest rate swap, ritenuti speculativi e non di copertura, oltre a un importo per omessa contabilizzazione di ricavi da conferimento. La società impugnava l’avviso e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, riconoscendo la finalità di copertura dei contratti. La Commissione tributaria regionale, investita dell’appello principale dell’Amministrazione e di quello incidentale della contribuente, accoglieva parzialmente entrambi, escludendo la deducibilità dei componenti negativi scaturiti da tre dei sei contratti oggetto di verifica. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società censurava la decisione della CTR per aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello erariale, sostenendo che l’Ufficio avesse introdotto in giudizio dei nova, ampliando il thema decidendum attraverso il richiamo alla specifica struttura finanziaria aziendale e alla difficoltà di stabilire una biunivocità tra finanziamento e derivato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando con valore dirimente che le identiche argomentazioni erano già state spese dall’Amministrazione nell’avviso di accertamento originario, come desumibile dal controricorso. La deduzione era, quindi, volta esclusivamente a rafforzare la valutazione della natura speculativa dei derivati, questione già appartenente alla materia giustiziabile, senza introdurre alcun nuovo elemento fattuale costitutivo della pretesa. La Corte ha ribadito che l’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 preclude in appello solo le nuove eccezioni in senso tecnico, richiamando a sostegno il precedente di cui a Cass. n. 11284/2023.
Con il secondo motivo, la società denunciava la violazione dell’art. 112 del TUIR. La Corte, dopo aver ripercorso il quadro normativo, ha ricordato l’evoluzione giurisprudenziale in materia di deducibilità dei costi da strumenti derivati per le imprese non creditizie. Se in un primo momento la Suprema Corte aveva escluso la deducibilità in assenza del requisito dell’inerenza, con orientamento più recente ha precisato che la deducibilità può essere invocata anche da società non operanti nel settore creditizio o finanziario, purché vi sia l’onere di allegare e provare la finalità di copertura di operazioni attinenti all’attività imprenditoriale, come stabilito da Cass. n. 559/2020 e ribadito da Cass. n. 30584/2024 e Cass. n. 166/2025.
La Corte ha quindi richiamato i principi contabili nazionali OIC 19 e 32 e le determinazioni di Bankitalia e Consob, che pongono una stretta correlazione finalistica e contabile tra operazioni a rischio e strumenti di copertura. Per la qualificazione come copertura, risultano necessari l’intento palese, la correlazione tecnico-finanziaria tra caratteristiche dello strumento e passività coperte e la dimostrabilità documentale delle condizioni. Gli strumenti non obiettivamente classificabili come di copertura vanno considerati di negoziazione e quindi speculativi.
La Commissione territoriale si era attenuta a tali principi, applicandoli all’esame analitico dei contratti. Per uno dei contratti, aveva rilevato che la relazione del contribuente ne ammetteva la capacità di coprire rischi solo “eventuali”, escludendo la sussistenza di un rischio effettivo. Per gli altri, aveva ravvisato un difetto di correlazione in re ipsa, atteso che i contratti risultavano attivati due anni prima dell’accensione dei mutui che avrebbero dovuto coprire.
Le doglianze della ricorrente, che proponeva una lettura dei contratti in “ottica prospettica”, sono state ricondotte a un diverso apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica di parte, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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