Divieto di scorrimento delle graduatorie interne dopo la riforma Brunetta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14919 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non costituisce un diritto soggettivo, ma postula l’esercizio prioritario della discrezionalità dell’amministrazione, salvo che un obbligo sia previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando. Le limitazioni introdotte dagli artt. 24 e 62, d.lgs. n. 150/2009 precludono, dal 1° gennaio 2010, la copertura di posti mediante scorrimento di graduatorie di concorsi interni interamente riservati. Il d.lgs. n. 150/2009 non prevede alcun regime transitorio di salvezza delle procedure già avviate, poiché è la natura stessa dello scorrimento a richiedere l’applicazione della normativa vigente al momento in cui lo si pretende.

Il Fatto

I dipendenti di un’amministrazione statale avevano partecipato a corsi-concorsi interni per il passaggio dalla Area B alla Area C, risultando tutti idonei nelle graduatorie formate a fronte di 460 posti autorizzati rispetto ai 920 programmati. Adito il Tribunale, i lavoratori ottenevano l’inquadramento nel livello superiore, sul presupposto dell’inadempimento dell’amministrazione, che non aveva proceduto allo scorrimento delle graduatorie per coprire i restanti 460 posti.

La Corte d’appello respingeva il gravame dell’amministrazione, ritenendo la procedura selettiva soggetta alla disciplina anteriore al d.lgs. n. 150/2009, in quanto la decisione di coprire i posti mediante scorrimento era stata assunta già nel 2007, prima dell’entrata in vigore della riforma. L’amministrazione ricorre così per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il secondo motivo, logicamente e giuridicamente preliminare, e lo accoglie, rilevando che la pronuncia impugnata non è conforme ai principi enunciati da plurime decisioni di legittimità. Richiamando in particolare Cass. Sez. L n. 1674 del 2024, la Corte ribadisce che la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei per scorrimento non configura un diritto soggettivo, ma presuppone sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A., ove un obbligo in tal senso non derivi dalla contrattazione collettiva o dal bando.

Ne consegue che la posizione giuridica dei controricorrenti non poteva ritenersi definita come diritto quesito all’atto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009: mancava, infatti, l’autorizzazione ad attuare l’assunzione e la graduatoria non era ancora approvata. Lo ius superveniens non ha quindi modificato la posizione di coloro che si erano collocati oltre le posizioni già autorizzate, non avendo essi maturato alcun diritto soggettivo.

La Corte aggiunge che il diritto del candidato all’inquadramento previsto dal bando resta subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso. Se tale assetto muta per effetto dello ius superveniens, l’amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali derivino nuove assunzioni non più corrispondenti alle oggettive necessità di incremento, in base all’art. 97 Cost.

Il principio vale a maggior ragione in tema di scorrimento, perché è la natura stessa di quest’ultimo a richiedere l’applicazione della normativa vigente al momento in cui lo si pretende, secondo Cass. Sez. U. n. 16728 del 2012. La Corte richiama poi l’art. 24, d.lgs. n. 150/2009, nella versione applicabile ratione temporis, che impone la copertura dei posti mediante concorsi pubblici con riserva non superiore al cinquanta per cento al personale interno. La disposizione esclude la legittimità del ricorso a graduatorie di concorsi riservati ad interni banditi anteriormente al 2010, recependo le sollecitazioni della Corte costituzionale in ordine alla piena attuazione del principio di cui all’art. 97 Cost.

La Corte conferma il consolidato orientamento del giudice amministrativo, secondo cui dopo il 1° gennaio 2010 non è più consentito lo scorrimento di graduatorie relative a progressioni verticali interamente riservate ai dipendenti, né da esse può discendere alcuna legittima aspettativa. L’assenza di uno specifico regime transitorio di salvaguardia avvalora tale conclusione. Poiché la selezione non consentiva la partecipazione di candidati esterni, il motivo è fondato, con assorbimento della prima censura. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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