Imposta di registro su contratto di mantenimento con cessione di titoli (Cass. civ. Sez. V n. 25542 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di mantenimento con cui una parte trasferisce titoli obbligazionari in corrispettivo dell’assunzione dell’obbligazione di assistenza morale e materiale vitalizia è soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. La norma sulla base imponibile prevale sulla disciplina della misura fissa di cui all’art. 11 della Tariffa, logicamente incompatibile con la prima e riferita ai soli atti che non abbiano ad oggetto prestazioni patrimoniali o la negoziazione di titoli. Nel giudizio tributario, in difetto di specifica previsione normativa, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione finanziaria. Il vizio di notificazione dell’atto impositivo resta sanato, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., quando il contribuente dimostri di averlo ricevuto e lo impugni tempestivamente.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la liquidazione della maggior imposta di registro in relazione a un contratto di mantenimento stipulato per atto pubblico. Con tale atto il contribuente aveva trasferito alla figlia titoli obbligazionari di valore cospicuo, ottenendo in cambio prestazioni di assistenza morale e materiale per tutta la durata della propria vita.

L’ufficio aveva liquidato l’imposta in misura proporzionale, applicando l’aliquota del 3% al valore dei titoli ceduti. Il contribuente sosteneva invece la misura fissa. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’Agenzia, aveva rigettato il ricorso del contribuente. Avverso tale decisione è proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi; l’Amministrazione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo sostanziale del regime impositivo. Il contratto oggetto di imposizione si caratterizza per lo scambio tra la prestazione assistenziale dovuta dal vitaliziante e la cessione di titoli, dunque tra una prestazione di fare e una di dare, entrambe di contenuto patrimoniale. La fattispecie è disciplinata dall’art. 43 d.P.R. n. 131/1986, che individua la base imponibile, per i contratti che importano l’assunzione di un’obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene, nel valore del bene ceduto.

Il ricorrente aveva tentato di combinare tale disposizione con l’art. 11 della Tariffa, che prevede ipotesi di tassazione in misura fissa. La Corte respinge l’operazione: la norma sulla base imponibile è logicamente incompatibile con quella sulla misura fissa e, inoltre, l’art. 11 riguarda gli atti non aventi ad oggetto prestazioni di contenuto patrimoniale o la negoziazione di titoli, mentre il contratto in esame ha ad oggetto l’assunzione di un’obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene.

L’aliquota applicabile è quindi quella fissata dall’art. 9 della Tariffa, parte prima, che assoggetta al 3% gli atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali diversi da quelli altrove indicati. Correttamente, dunque, il giudice di appello ha ritenuto legittima la liquidazione della maggior imposta.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la funzione della motivazione dell’atto impositivo, presidiata dall’art. 7 legge n. 212/2000: mettere il contribuente in grado di conoscere l’an e il quantum della pretesa. Il requisito esige la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sul loro effettivo verificarsi. L’atto in esame risulta adeguatamente motivato.

Sui motivi terzo, quarto, quinto e sesto, esaminati congiuntamente, la Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui l’obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa, richiamando anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 47/2023. Va dunque esclusa, in tema di imposta di registro, la sussistenza di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

Quanto al vizio di notificazione, la Corte osserva che esso risulta sanato ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il contribuente ha dimostrato di aver ricevuto l’atto, avendolo tempestivamente impugnato. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale, di natura condizionata, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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