Sentenza ex art. 2932 c.c. e pagamento del prezzo: imposta proporzionale (Cass. civ. Sez. V n. 14730 del 01.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di registro, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. che dispone il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta a imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile. Trova infatti applicazione l’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, a tenor del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente. Il pagamento del prezzo, già valutato dal promissario prima dell’iniziativa giudiziaria, è ormai assimilabile a una condizione meramente potestativa, come tale irrilevante ai fini fiscali. L’imposta d’atto va commisurata al contenuto intrinseco e agli effetti giuridici del provvedimento, restando estranea la successiva risoluzione del trasferimento per inadempimento.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro e ipocatastali in misura proporzionale in relazione a una sentenza civile con cui il Tribunale aveva trasferito un terreno di proprietà delle contribuenti, subordinatamente al pagamento, da parte del promissario acquirente, del prezzo pattuito nel preliminare di vendita.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso delle contribuenti, ritenendo dovuta l’imposta in misura fissa per non essersi verificato il pagamento del prezzo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava tale decisione, rilevando che l’atto traslativo era stato risolto per omesso pagamento e che ciò faceva cadere il presupposto dell’imposta proporzionale. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. I giudici di merito avevano già dato conto della circostanza della condizione di pagamento, fondando su di essa la decisione: il ricorso non doveva pertanto riportare i contenuti della decisione del giudice civile.

Nel merito, il motivo — proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. — è stato accolto. La Corte ha qualificato il pagamento del prezzo previsto quale corrispettivo del compromesso come condizione di adempimento, e non come condizione meramente potestativa. L’eventuale successiva risoluzione dell’operazione attiene al piano civilistico e non incide sul piano fiscale.

Il Collegio ha richiamato l’art. 27 d.P.R. n. 131/1986, secondo cui non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore. Su questa base opera la previsione antielusiva che rende irrilevante la condizione meramente potestativa.

È stato ribadito l’orientamento consolidato: la sentenza ex art. 2932 c.c. che abbia disposto il trasferimento subordinatamente al pagamento del corrispettivo è soggetta a imposta proporzionale, anche se ancora impugnabile, poiché il versamento del prezzo è ormai assimilabile a condizione meramente potestativa e ininfluente ai fini fiscali. La Corte ha richiamato, tra le altre, Cass., Sez. T., 17 marzo 2025, n. 7120 e Cass., Sez. T., 16 giugno 2023, n. 17359.

Quanto alla successiva risoluzione del trasferimento, essa è stata ritenuta irrilevante poiché la tassazione in esame è un’imposta d’atto, che riguarda l’atto giudiziario nel suo contenuto intrinseco e negli effetti prodotti, da interpretare ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso delle contribuenti, con compensazione delle spese di merito e condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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