Motivazione per relationem degli avvisi e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 9881 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento prescritto dall’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 può essere assolto per relationem, mediante il rinvio al verbale di constatazione della Guardia di Finanza che ne integri il contenuto, dovendo l’Ufficio indicare, oltre agli estremi e al titolo della pretesa impositiva, le situazioni giustificative del ricorso al metodo induttivo o sintetico. Rientra nel potere dell’Amministrazione finanziaria la scelta del metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto, senza che la parte contribuente abbia titolo a dolersene in assenza di peculiarità pregiudizievoli. La censura di motivazione apparente o inesistente non può risolversi nella doglianza sulla sufficienza o adeguatezza delle argomentazioni, essendo precluso ogni sindacato sul merito della motivazione. La deduzione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. postula l’indicazione puntuale e autosufficiente della domanda non esaminata e degli atti in cui fu proposta.

Il Fatto

L’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente tre avvisi di accertamento in materia di IRES, IRAP e IVA, con interessi e sanzioni, per tre anni di imposta. Gli atti conseguivano a una verifica fiscale della Guardia di Finanza, conclusa con un processo verbale di constatazione.

Gli avvisi erano impugnati cumulativamente davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso per insufficienza motivazionale. La commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo la motivazione per relationem al verbale di constatazione conforme alla giurisprudenza di legittimità. La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate resta intimata.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano la violazione dell’art. 36 d.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per carenza espositiva della sentenza impugnata e per motivazione risolta nel solo rinvio ad altre pronunce. La Corte li tratta congiuntamente e li reputa manifestamente infondati.

Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza impugnata non è motivata mediante rinvio ad altre pronunce, ma attraverso il richiamo di specifica giurisprudenza di legittimità sul tema della legittimità della motivazione per relationem degli avvisi al verbale di constatazione. Quanto alla doglianza di motivazione apparente, la Corte osserva che la sentenza esibisce una motivazione effettiva, sotto il profilo grafico e contenutistico, cosicché va esclusa ogni ipotesi di omessa motivazione. Ciò che il motivo censura non è l’assenza della motivazione, ma le argomentazioni spese dalla commissione regionale per giungere alla decisione.

Un tale vizio non è più deducibile dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la modifica normativa ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, coincidente con la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ed è dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato. Il motivo non riproduce le specifiche doglianze svolte in primo grado né la loro riproposizione in appello, violando il principio di autosufficienza del ricorso, come affermato da Sez. II n. 28072 del 2021. Né risulta corrispondente al vero l’omessa pronuncia, poiché la commissione regionale ha affermato la legittimità e la compiutezza della motivazione degli avvisi per relationem, condividendo le risultanze delle indagini. La Corte ricorda che l’onere motivazionale dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 può essere assolto per relationem al verbale di constatazione, secondo Sez. V n. 10817 del 2002, e che la scelta del metodo di accertamento rientra nel potere dell’Amministrazione finanziaria, secondo Sez. V n. 8333 del 2012 e Sez. V n. 2872 del 2017.

Il quarto motivo, per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile: non individua alcun fatto storico in senso naturalistico pretermesso, limitandosi a critiche sulla sufficienza motivazionale, non consentite dal paradigma censorio invocato, come precisato da Sez. VI-1 n. 2268 del 2022. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia, con debenza del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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