Onere della prova e disconoscimento di costi e IVA mediante presunzioni (Cass. civ. Sez. V n. 26259 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ove il contribuente assolva l’onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell’IVA mediante la produzione delle fatture, l’Amministrazione finanziaria può dimostrarne l’inattendibilità anche mediante presunzioni. Il giudice di merito deve pertanto esaminare il complessivo quadro probatorio, ivi compresi i fatti secondari, al fine di verificare l’esistenza o meno delle operazioni fatturate. Ai fini del disconoscimento del diritto a dedurre i costi o a detrarre l’IVA non è necessaria l’espressa qualificazione dell’operazione come inesistente, essendo sufficiente la specificità dei fatti contestati dall’Amministrazione, attinenti all’identificazione e alla destinazione della merce acquistata. Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, ha natura sostanziale e si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società contribuente, recuperando, per l’anno d’imposta 2015, l’IVA e i costi indebitamente detratti ex art. 109 t.u.i.r. in relazione ad acquisti di pesce effettuati presso due fornitori che, secondo gli indizi raccolti, non potevano aver trattato i volumi di merce dichiarati.

La società ha impugnato l’atto, risultando soccombente in entrambi i gradi di merito. La CTR Lazio, rigettando l’appello, ha ritenuto irrilevanti i dati di trasporto assenti nelle fatture e ha valorizzato l’assenza, presso le sedi dei venditori, di magazzini idonei a contenere simili quantitativi di merce. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla pretesa inutilizzabilità delle fatture non esibite in fase di verifica, è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La sentenza impugnata ha comunque valutato la documentazione prodotta e, in particolare, le fatture per le quali è stata contestata la deducibilità dei costi e la detrazione dell’IVA: il profilo sollevato resta dunque privo di incidenza concreta sul decisum.

Il secondo motivo involge il cuore della controversia. La ricorrente deduce che l’Amministrazione, senza disconoscere l’effettività degli acquisti, ha negato costi e detrazione per la sola assenza dei dati sul trasporto della merce, dati non richiesti dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. La Corte reputa la censura infondata, valorizzando la ricostruzione della CTR: pur prescindendo da ogni questione sulla utilizzabilità della documentazione non esibita in fase di accertamento, dalle fatture di trasporto non emerge di quale merce si tratti né se questa sia stata movimentata per conto delle società fornitrici.

Il passaggio centrale attiene alla ripartizione dell’onere probatorio. Secondo la giurisprudenza richiamata, ove il contribuente produca le fatture assolvendo il proprio onere, l’Amministrazione può dimostrarne l’inattendibilità anche mediante presunzioni, e il giudice di merito deve esaminare il quadro probatorio complessivo, compresi i fatti secondari (Cass., n. 2935 del 2015). Non occorre l’etichetta di inesistenza dell’operazione: rileva la specificità dei fatti contestati, riferiti all’identificazione e alla destinazione della merce.

Quanto al nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte esclude l’applicabilità al caso, trattandosi di norma di natura sostanziale che opera per i giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022 (Cass., n. 20816 del 2025). È altresì priva di rilievo la doglianza sulla tassazione dei ricavi senza riconoscimento dei costi, poiché l’onere di provare l’effettività di questi ultimi grava sul contribuente.

Il terzo motivo, per motivazione perplessa e confusa, è infondato: la sentenza impugnata distingue i gruppi di fatture e tutte le argomentazioni convergono verso la medesima conclusione, ossia la mancata dimostrazione dei costi e dell’effettiva movimentazione della merce. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *