Canone concessorio servizio idrico, giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. I n. 25554 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, la controversia sulla debenza del canone concessorio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando ha ad oggetto l’efficacia e la validità, sul piano del diritto privato, della clausola negoziale che lo prevede e non la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo. La mancanza di un provvedimento autoritativo e, prima ancora, dell’esercizio di un potere amministrativo o di una condotta a esso riconducibile, esclude l’attrazione della lite alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., letto in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, cod. proc. amm. La pretesa che investe indennità, canoni ed altri corrispettivi riguarda diritti soggettivi di contraenti in posizione paritetica, azionati nella fase esecutiva del rapporto. Ne segue che la lite è deferibile agli arbitri, ove verta su diritti soggettivi disponibili ai sensi dell’art. 806 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il gestore del servizio idrico integrato di un ambito territoriale ottimale aveva adito il collegio arbitrale per accertare la non debenza di parte del canone concessorio previsto da una clausola della convenzione stipulata con l’ente di governo dell’ambito. Il canone, secondo la tesi del gestore, comprendeva una quota per la copertura dei mutui contratti dagli enti locali e per le spese di funzionamento dell’autorità, oltre a una quota ragguagliata all’uso delle infrastrutture, in contrasto con il principio di gratuità dell’affidamento.
Il lodo era stato impugnato davanti alla Corte d’appello, che lo aveva annullato rilevando la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella amministrativa. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la negazione della giurisdizione ordinaria e deducendo, in via subordinata, la deferibilità della lite agli arbitri. L’ente di ambito ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal petitum sostanziale formulato davanti agli arbitri: stabilire se la clausola della convenzione fosse conforme alla norma imperativa che prevede l’affidamento in concessione d’uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali. Nessun provvedimento risulta emesso dall’ente di governo dell’ambito e il thema decidendum si esaurisce nella conformità a legge della previsione negoziale.
Non merita consenso, per la Corte, la conclusione della Corte territoriale secondo cui la domanda implicherebbe la verifica della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione concedente nella determinazione del canone. È palese, invece, che nessun provvedimento, tantomeno di carattere autoritativo, è stato adottato.
Ne deriva che non si è in presenza di una controversia relativa a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, né alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore: evenienze che, secondo l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., radicherebbero la giurisdizione amministrativa. La lite investe invece l’efficacia e la validità di diritto privato della clausola, per contrarietà a norma imperativa, e non la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo.
La disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti a esso riconducibili anche mediatamente. La mancanza di un provvedimento e di una condotta riconducibile a quel potere attrae la lite alla giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta di stabilire l’efficacia di un patto negoziale avente ad oggetto un canone, non una tariffa applicata a valle agli utenti finali, dal quale scaturiscono diritti soggettivi di contraenti in posizione paritetica, azionati nella fase esecutiva del rapporto.
Quanto al secondo motivo, la Corte aggiunge che la giurisdizione amministrativa non preclude di per sé la deferibilità agli arbitri, purché la lite verta su diritti soggettivi disponibili. La sentenza è cassata, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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