Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse nel rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Marche n. 827 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse, dichiarata dalla parte ricorrente in ragione dell’adozione dell’atto di riesame favorevole disposto dal giudice amministrativo, determina la improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione dell’interesse alla decisione nel corso del giudizio e non richiede, in assenza di specifiche domande delle parti, alcuna statuizione sulle spese processuali, che possono essere compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Marche il provvedimento con cui il Questore di Pesaro-Urbino aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata nel corso del 2023. Il diniego impugnato risaliva al febbraio 2026 ed era stato notificato all’interessato alla fine dello stesso mese. La causa era stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., con l’accordo delle parti sulla definizione del giudizio con sentenza breve.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale, la parte ricorrente ha reso una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Tale dichiarazione trovava fondamento nell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, disposto dall’Amministrazione a seguito del riesame dell’istanza ordinato dallo stesso TAR Marche. Il provvedimento favorevole intervenuto nelle more del giudizio aveva, quindi, integralmente soddisfatto la pretesa azionata, facendo venire meno l’interesse alla decisione nel merito dell’impugnazione.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La pronuncia di rito si impone, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso, quando il bene della vita richiesto sia stato conseguito dal ricorrente in corso di giudizio. L’improcedibilità costituisce, in tale ipotesi, l’esito processuale idoneo a registrare la cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, non essendo state formulate specifiche richieste dalle parti sul punto. La compensazione risulta coerente con la natura della definizione del giudizio, intervenuta per un evento sopravvenuto non imputabile alle parti e tale da rendere superflua ogni valutazione sull’esito della controversia.
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Nota della Redazione
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