Conversione permesso di soggiorno da minore a maggiorenne e valutazione dei presupposti (TAR Lombardia n. 3357 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati che abbiano compiuto la maggiore età, ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, presuppone la sussistenza dei requisiti tassativamente previsti dalla legge, tra cui l’ammissione a un progetto di integrazione sociale e civile e il parere del Ministero del Lavoro. Tuttavia, il mancato completamento del percorso di integrazione non può essere opposto al richiedente quando l’omissione non sia a lui imputabile, ma riconducibile a circostanze oggettive quali le condizioni di salute o carenze organizzative della struttura ospitante. Il parere ministeriale ha natura non vincolante, sicché l’Amministrazione dell’Interno è tenuta a svolgere una valutazione autonoma e complessiva di tutti gli elementi rilevanti del caso concreto, non potendo fondare il diniego su presupposti erronei o non compiutamente verificati.

Il Fatto

La controversia trae origine dal diniego opposto dal Questore all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata da un cittadino straniero che, entrato in Italia come minore non accompagnato, aveva raggiunto la maggiore età e chiedeva la conversione del proprio titolo di soggiorno. Il provvedimento impugnato si basava sull’assenza dei requisiti previsti dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, in particolare sulla mancata attivazione di un progetto di integrazione e sulla presunta mancata richiesta del parere al Ministero del Lavoro. Avverso tale decisione, il ricorrente ha dedotto l’eccessivo formalismo dell’Amministrazione, che non avrebbe considerato le gravi condizioni di salute ostative all’avvio del percorso formativo, né la proposta di assunzione già ricevuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminate congiuntamente le censure per la loro connessione logico-giuridica, ha ritenuto il ricorso fondato, pur riconoscendo la tassatività dei presupposti richiesti dalla norma per la conversione del permesso di soggiorno. L’accoglimento si fonda, tuttavia, sulla circostanza che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le specifiche evenienze fattuali emerse nel caso di specie, le quali dimostravano l’erroneità dei presupposti posti a base del diniego.

In primo luogo, il TAR ha rilevato che il mancato avvio del progetto formativo era riconducibile alle condizioni di salute del richiedente, che ne avevano impedito la concreta elaborazione, nonché a una carenza organizzativa della comunità che lo ospitava, non avendo predisposto uno specifico progetto individuale. Tale omissione, non imputabile allo straniero, non poteva quindi essere valutata in termini sfavorevoli nei suoi confronti.

Quanto al parere ministeriale, la Sezione ha accertato che esso era stato effettivamente richiesto e riscontrato, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato. Richiamando un proprio consolidato orientamento, il Collegio ha altresì precisato la natura non vincolante del parere, ribadendo che l’Amministrazione dell’Interno conserva il potere decisionale e deve pertanto procedere a una valutazione autonoma, considerando elementi quali l’inserimento lavorativo, la situazione abitativa e la condotta sociale dell’interessato.

Nel caso di specie, tale valutazione ponderata è risultata carente, emergendo un evidente difetto di istruttoria per la mancata considerazione del parere ministeriale e degli elementi di integrazione sociale e lavorativa, ivi inclusa la proposta di assunzione. Il provvedimento è stato, inoltre, ritenuto affetto da un vizio motivazionale, non avendo dato conto delle verifiche svolte in ordine alla mancata attivazione del percorso di integrazione né della eventuale rilevanza esimente delle condizioni sanitarie del ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato, con effetto conformativo consistente nell’obbligo per l’Amministrazione di riprovvedere sull’istanza, tenendo conto degli elementi istruttori e motivazionali evidenziati in sentenza. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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