Cartella nulla senza responsabile dell’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 25556 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento notificata in data successiva al 1° giugno 2008 è nulla, ai sensi dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008, nella versione applicabile ratione temporis, se non contiene l’indicazione nominativa del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, oltre a quella del responsabile del procedimento di emissione e notificazione. I due procedimenti sono distinti e autonomi: l’indicazione del responsabile della sola fase di emissione e notificazione non sana l’omessa indicazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo. L’art. 21-octies della legge n. 241/1990 non è invocabile, perché la norma speciale prescrive l’indicazione nominativa a pena di nullità, e l’uso della congiunzione “e” impone che entrambe le figure siano individuate.

Il Fatto

La contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa all’ICI 2010, emessa su ruolo del Comune. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia riformava la decisione accogliendo l’appello dell’agente della riscossione.

I giudici di secondo grado ritenevano che l’omessa indicazione del responsabile della formazione del ruolo non comportasse la nullità della cartella: la natura vincolata del ruolo, priva di margini di discrezionalità amministrativa, avrebbe imposto l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; gli intimati non depositavano difese, restando tali.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, con cui la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è infondato.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata. È esclusa invece ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, non essendo consentito criticare la sufficienza del discorso argomentativo. Il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo: basta l’esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, restando per implicito disattesi gli argomenti non esaminati.

Nel caso concreto la sentenza impugnata espone in modo adeguato le ragioni dell’accoglimento dell’appello, giustificando la ritenuta irrilevanza dell’omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Il motivo è pertanto rigettato.

Il primo motivo è invece fondato. La Corte dà continuità al principio già affermato in tema di invalidità delle cartelle di pagamento: stante la diversità tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella e quello di iscrizione a ruolo, la cartella notificata dopo il 1° giugno 2008 deve contenere a pena di nullità l’indicazione nominativa di entrambi i responsabili. La norma valorizza la trasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione del contribuente e l’effettività del diritto di difesa mediante la personalizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadino. È perciò insufficiente l’indicazione dell’ufficio competente o del dirigente responsabile della struttura: occorre la persona fisica concretamente responsabile del procedimento.

Poiché la cartella impugnata è stata emessa nella vigenza del comma 4-ter (successivamente abrogato dall’art. 2, comma 4, lett. d, d.lgs. n. 219/2023), essa è nulla per l’omessa indicazione nominativa del responsabile dell’iscrizione a ruolo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario e l’annullamento della cartella. Le spese dei gradi di merito e di legittimità seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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