Rimborso IVA e cessazione attività: prescrizione decennale, non decadenza biennale (Cass. civ. Sez. V n. 5216 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro RX4, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito. In caso di cessazione dell’attività, non essendo possibile portare l’eccedenza in detrazione o in compensazione l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso non è applicabile il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo l’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. L’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito.

Il Fatto

Il contribuente impugnava il diniego di rimborso relativo all’IVA per il periodo d’imposta 2009. L’Amministrazione finanziaria riteneva tardiva l’istanza, sul presupposto che il credito fosse sorto nel 2010, con la presentazione della dichiarazione e la compilazione del quadro RX4, mentre la richiesta risultava depositata nel 2018.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della prima decisione, accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava la legittimità del diniego. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda il termine applicabile alla richiesta di rimborso IVA in caso di cessazione dell’attività. Il ricorrente censurava la sentenza per violazione degli artt. 30, 30-ter e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2946 c.c., avendo la CTR escluso il diritto ritenendo erroneamente tardiva l’istanza.

La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando la propria giurisprudenza consolidata. Ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione del quadro RX4, che esprime l’intenzione di portare il credito in detrazione. La presentazione del modello VR costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, cioè un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, e non un requisito di ammissibilità della domanda.

In caso di cessazione dell’attività, l’eccedenza non può essere portata in detrazione né in compensazione l’anno successivo. Da qui la conclusione: esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non opera il termine biennale di decadenza, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale. La Corte ribadisce che l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito.

Il Collegio richiama inoltre il diritto eurounitario. Le misure adottate dagli Stati membri per assicurare l’osservanza degli obblighi dichiarativi e di pagamento non possono eccedere gli obiettivi di esatta riscossione e prevenzione delle frodi, essendo il diritto al ristoro dell’IVA versata a monte basilare nel sistema, in forza del principio di neutralità. Nel caso di specie il termine prescrizionale è stato ritenuto applicabile in presenza di eventi eccezionali, quali la cessazione dell’attività o la morte del contribuente.

Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte ne rileva la fondatezza. La sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla contestazione nel merito del diritto al rimborso, opposta dall’Ufficio sin dal primo grado, così violando l’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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