Contraddittorio endoprocedimentale a forma libera e requisiti della fattura ai fini della detrazione IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 12624 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio ma le sue modalità di realizzazione non sono soggette a forme vincolate: è sufficiente, e necessario, che l’Amministrazione finanziaria adotti uno strumento idoneo a consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni prima dell’emissione dell’avviso. L’invito a comparire o a fornire chiarimenti, notificato ai sensi degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, costituisce valido meccanismo di interlocuzione preventiva, rendendo superflua ogni indagine sulla c.d. prova di resistenza, che rileva solo in caso di mancata attivazione del contraddittorio. Ai fini del diritto alla detrazione IVA, la fattura deve indicare natura, qualità e quantità dei servizi resi; la genericità della descrizione e il mero richiamo a un mandato stipulato tra soggetti diversi dal cessionario fanno venire meno la presunzione di veridicità e impongono al contribuente la prova dell’effettiva esistenza dell’operazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla curatela fallimentare di una società immobiliare un avviso di accertamento per l’anno 2014, negando la detrazione dell’IVA esposta in tredici fatture emesse da un professionista, caratterizzate da descrizioni generiche e prive della prova della concreta esecuzione delle prestazioni. La società, nel frattempo dichiarata fallita, aveva ricevuto un invito a presentarsi presso l’Ufficio per fornire dati e notizie e offrire chiarimenti sulla propria posizione fiscale.

La contribuente impugnava l’avviso deducendo la nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’infondatezza nel merito. La Commissione provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, invece, accoglieva l’appello annullando l’avviso. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la Corte affronta il tema del contraddittorio endoprocedimentale. I giudici di legittimità censurano la sentenza impugnata che aveva ritenuto l’invito a fornire documentazione contabile inidoneo a garantire il contraddittorio, individuando nell’invito a comparire ex art. 5-ter d.lgs. 218/1997 l’unico strumento possibile. Richiamando il proprio orientamento consolidato, la Corte afferma che le modalità di realizzazione del contraddittorio sono a forma libera, essendo sufficiente che si realizzi in modo effettivo, quali che siano gli strumenti adottati, come l’inoltro di questionari, l’accesso agli atti o altre attività funzionali all’interlocuzione preventiva.

Nel caso di specie, dall’esame degli atti emerge che l’invito notificato alla contribuente richiedeva la presenza presso l’Ufficio per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e offrire chiarimenti sulla posizione fiscale, oltre all’esibizione della documentazione analiticamente indicata. Tale atto, secondo la Corte, integra un vero e proprio meccanismo di interlocuzione preventiva, idoneo a consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni. La sua adozione rende superflua ogni indagine sulla prova di resistenza, che assume rilievo solo in caso di mancata attivazione del contraddittorio.

Con il secondo motivo, la Corte esamina i requisiti formali della fattura ai fini della detrazione. In applicazione dell’art. 21, comma 2, lettere e) e g), d.P.R. 633/1972 e dell’art. 226 della direttiva 2006/112/CE, la fattura deve indicare natura, qualità e quantità dei servizi e la data della prestazione. La genericità delle descrizioni, limitate a un richiamo a un mandato professionale stipulato tra soggetti diversi dalla società cessionaria, priva la fattura della presunzione di veridicità e impone al contribuente di dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione. La Corte censura la sentenza d’appello per aver valorizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Il terzo motivo, relativo alla pretesa inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in sede contenziosa, è dichiarato inammissibile e comunque infondato: la preclusione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 non opera quando l’invito non sia specifico e non contenga l’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza. La Corte accoglie i primi due motivi, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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