Giudicato esterno solo da pronunce sostanziali, non da decisioni in rito (Cass. civ. Sez. V n. 25575 del 19.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara l’inammissibilità del ricorso per tardività è pronuncia di mero rito e non contiene alcun accertamento sul rapporto sostanziale: ad essa non può essere attribuita efficacia di giudicato esterno ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., ma solo giudicato formale, circoscritto al rapporto processuale in cui è resa. Il sollecito di pagamento, atto atipico non compreso nell’elencazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude l’emissione né l’impugnazione del successivo avviso di accertamento, che costituisce l’atto tipico sul quale si radica il giudizio destinato a definire la pretesa tributaria. Una volta emesso l’atto tipico, l’impugnazione dell’atto atipico fa venir meno ogni interesse alla decisione su quest’ultimo.

Il Fatto

Un Comune ha inviato a una società un sollecito di pagamento per la TARI dovuta per l’anno d’imposta 2019, calcolata su una superficie ritenuta imponibile. Il sollecito è stato impugnato e il giudizio si è concluso con una pronuncia che ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, confermata in secondo grado.

A fronte del mancato pagamento, il Comune ha emesso un avviso di accertamento per omesso o parziale versamento della TARI 2019, con irrogazione di sanzioni. La società ha impugnato l’avviso davanti al giudice tributario di primo grado, che ha accolto il ricorso annullando l’atto per difetto di motivazione. Il giudice di appello ha invece riformato la decisione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo in applicazione del ne bis in idem. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto la richiesta di riunione con altro ricorso pendente, relativo al sollecito di pagamento: la diversità degli atti impugnati e la trattazione delle due controversie nella medesima udienza escludono il rischio di contrasto di giudicati.

Nel merito, la Corte accoglie l’unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2909 cod. civ. Il giudice di appello aveva attribuito valore di giudicato esterno alla sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso avverso il sollecito.

La Corte rileva che quella pronuncia è di mero rito e non ha valore di giudicato sostanziale, ma solo formale. Vi è di più: essa non risulta nemmeno passata in giudicato, essendo stata impugnata e decisa in secondo grado con pronuncia a sua volta oggetto di ricorso per cassazione, trattato nella medesima data e concernente il sollecito.

La Corte osserva poi che l’adozione del sollecito di pagamento non precludeva l’emissione dell’avviso di accertamento. Il sollecito è atto atipico, non rientrante nell’elenco dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992: la sua pur consentita impugnazione non preclude, anzi impone la successiva impugnazione dell’atto tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore.

La Corte richiama il principio per cui l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno ogni interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa, citando Cass. 08/04/2022, n. 11841, Cass. n. 1213/2023 e Cass. n. 19049/2024. La decisione di appello è quindi errata: il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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