Raddoppio dei termini per i soci di società trasparente (Cass. civ. Sez. V n. 25582 del 20.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 non postula l’accertamento di una responsabilità penale in capo a ciascun soggetto, ma si riconnette alla astratta configurabilità di una fattispecie di reato tra quelle previste dal d.lgs. n. 74 del 2000. Il termine più ampio opera in via oggettiva anche nei confronti dei soci ai quali il reddito sia imputato per trasparenza, in forza del principio di unitarietà dell’accertamento, restando irrilevante l’estraneità del singolo socio al fatto criminoso. Il raddoppio riguarda il periodo d’imposta sostanzialmente inciso dall’illecito, non quello di consumazione del reato dichiarativo.
Il Fatto
Due soci di una società a responsabilità limitata che aveva optato per il regime della trasparenza fiscale impugnavano gli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva determinato a loro carico, per il periodo d’imposta 2009, un maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef. La pretesa si fondava sul raddoppio dei termini di accertamento, connesso all’astratta configurabilità di un reato tributario in capo agli organi societari.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, ritenendo sussistenti i presupposti del raddoppio e insussistente il dedotto difetto di motivazione degli atti. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, censurando, tra l’altro, l’applicazione del termine raddoppiato anche a carico della socia di minoranza, estranea alla gestione sociale e al fatto criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente la censura di motivazione apparente, richiamando il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La sentenza d’appello, avendo distinto la posizione del socio di maggioranza da quella della socia di minoranza, risulta sorretta da motivazione compiuta e infondato è pertanto il motivo.
Nel merito, la Corte ribadisce che l’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 non disciplina una responsabilità penale ma i termini di accertamento di un reddito a fini fiscali. Esso riconnette alla astratta configurabilità di una fattispecie criminosa la conseguenza del raddoppio, senza richiedere il previo e completo accertamento della violazione penale in capo a ogni soggetto destinatario della pretesa.
Il principio di unitarietà dell’accertamento estende il termine più ampio, in termini oggettivi, anche ai soci: la Corte richiama l’orientamento espresso con la sentenza n. 15999/2024 per la società in accomandita semplice, nonché l’indirizzo sulla società a ristretta base sociale (Cass. n. 18451/2021), e sottolinea come l’opzione per la trasparenza determini l’imputazione ope legis del reddito al socio, rendendo irrilevante la contestazione del fatto di reato al singolo.
Quanto al profilo temporale, la Corte respinge la tesi secondo cui il reato dichiarativo, perfezionatosi nel 2010, non potrebbe giustificare il raddoppio per il 2009, chiarendo che rileva il periodo d’imposta sostanzialmente inciso dall’illecito e non il momento di consumazione del reato. L’opposta lettura condurrebbe a una interpretatio abrogans delle disposizioni applicabili.
Da ultimo, la Corte, pur rilevando che la pronuncia d’appello è affetta da argomentazioni confuse e in parte inconferenti, la ritiene pervenuta a conclusione conforme ai principi esposti in tema di motivazione per relationem. Quanto al profilo processuale, il principio di unitarietà imporrebbe in via generale la partecipazione della società al giudizio, ma la Corte fa salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali, come avvenuto nella specie: il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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