Accorpamento dei consorzi di bonifica e perdurante legittimazione del consorzio accorpato (Cass. civ. Sez. V n. 25666 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediante l’unificazione dei comprensori e l’istituzione dei due nuovi enti, non ne prevede espressamente la soppressione e non ne determina, per ciò solo, l’estinzione immediata. L’accorpamento costituisce un obiettivo programmatico, il cui esito estintivo si realizza solo al completamento del processo di riorganizzazione, con la conseguenza che i consorzi accorpati permangono in vita e conservano la legittimazione ad agire e ad adottare gli atti di gestione delle attività loro affidate. Ne deriva che l’avviso di pagamento emesso dal consorzio accorpato non è nullo per incompetenza assoluta, non essendo configurabile una delega intersoggettiva di funzioni, né esportabile in ambito pubblicistico l’istituto del mandato senza rappresentanza.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica territoriale emetteva un avviso di pagamento per il contributo di bonifica relativo agli anni 2015, 2016 e 2017, agendo quale mandatario senza rappresentanza del consorzio di bonifica istituito dalla riforma regionale. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla giustizia tributaria; la Commissione provinciale rigettava il ricorso, ravvisando la legittimità dell’emissione.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva invece l’appello della contribuente e annullava l’atto, sul presupposto che il consorzio accorpato fosse stato abolito dalla legge regionale e che, pertanto, la sua stessa costituzione in giudizio fosse da considerare nulla e la delega in favore dei vecchi consorzi illegittima. Il consorzio proponeva ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 e del regolamento di organizzazione del nuovo ente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Quanto alla procura speciale, si rileva che la controricorrente non aveva contestato la conformità della procura allegata al ricorso notificato telematicamente, limitandosi a eccepire l’assenza dell’asseverazione di conformità della copia informatica all’originale analogico. La Suprema Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 8312/2019 e la giurisprudenza della CEDU, esclude l’improcedibilità, configurandosi una mera irregolarità, priva di effetto pregiudizievole in assenza di disconoscimento.

Nel merito, il primo motivo — che assumeva l’impugnabilità dell’avviso di pagamento nei soli limiti della legittimità sostanziale dell’obbligazione — è dichiarato inammissibile e comunque infondato. La Corte ribadisce che, pur avendo l’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 natura tassativa, ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è impugnabile, in forza degli artt. 24 e 53 Cost., per ragioni tanto formali quanto sostanziali (Cass. n. 3914/2025).

Il secondo motivo, relativo alla mancata verifica della tempestività dell’impugnazione, è parimenti inammissibile perché prospetta in termini accademici una lacuna del giudice senza dedurre un concreto vizio censurabile.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo e amministrativo, rilevando che l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 non contempla l’estinzione dei consorzi accorpati e che l’art. 19, comma 13, del Regolamento di organizzazione garantisce il nesso di continuità tra le attività dei precedenti enti e quelle del nuovo consorzio. La riunificazione è operazione che non postula l’immediata estinzione dell’ente accorpato; la stessa legge regionale prevede termini, non perentori, per l’approvazione degli statuti, a conferma che l’operatività dei nuovi enti è epilogo del procedimento riorganizzativo. Il periodo transitorio è coerente con tale assetto.

Ne segue che il consorzio accorpato permane in vita sino al completamento del processo, con legittimazione ad agire e ad adottare l’atto impositivo. La Corte esclude, inoltre, la configurabilità di una delega di funzioni o di un mandato senza rappresentanza, istituto non esportabile in ambito pubblicistico. L’annullamento dell’atto per un insussistente vizio di incompetenza assoluta è quindi erroneo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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