Consorzi di bonifica siciliani accorpati: legittimazione fino al completamento del processo (Cass. civ. Sez. V n. 25668 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediante unificazione dei comprensori e istituzione di due nuovi enti, indica un obiettivo programmatico e non produce l’estinzione immediata dei consorzi accorpati. La loro permanenza in vita è condizionata al completamento del processo di accorpamento, scandito dall’approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e dal periodo transitorio previsto dall’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio Sicilia Orientale. Ne consegue che i consorzi accorpati conservano la legittimazione ad agire e il potere di emanare gli atti di gestione delle attività affidate, compresi i ruoli contributivi, sino alla chiusura dell’operazione di riunificazione. L’istituto del mandato senza rappresentanza non è configurabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni richiede una delega intersoggettiva prevista dalla legge.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica territoriale emetteva un avviso di pagamento per il contributo di bonifica relativo a opere irrigue, agendo quale mandatario senza rappresentanza del consorzio di nuova istituzione. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso per difetto di motivazione.
Il consorzio appellava. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con sentenza n. 6631/2023, dichiarava l’inammissibilità dell’appello: il consorzio appellante era stato abolito dalla riforma regionale e la delega in favore dei vecchi enti era illegittima, trattandosi di mandato senza rappresentanza non esportabile in ambito pubblicistico. L’atto impugnato era pertanto nullo per difetto assoluto di competenza. Il consorzio ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di attestazione di conformità della procura analogica notificata telematicamente. La questione viene risolta richiamando l’art. 369 c.p.c. e l’art. 196-novies disp. att. c.p.c., oltre al principio di effettività della tutela giurisdizionale enunciato dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza CEDU. Poiché la controricorrente non aveva disconosciuto la conformità della copia, l’omissione integra una mera irregolarità, priva di effetto pregiudizievole.
Con il primo motivo il consorzio censurava la ritenuta impugnabilità dell’avviso di pagamento. Il motivo è inammissibile, perché la questione non era stata dedotta in appello, e comunque infondato: secondo l’orientamento consolidato, l’elencazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria è impugnabile per ragioni sia formali sia sostanziali. Il secondo motivo, sulla mancata verifica della tempestività dell’impugnazione, è pure inammissibile per difetto di concreta deduzione del vizio.
Il terzo motivo è accolto. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014 ha previsto l’unificazione dei comprensori e l’istituzione di due nuovi enti, ma non ha contemplato alcuna procedura di liquidazione dei consorzi accorpati. L’art. 19 del Regolamento di organizzazione, ai commi 2 e 13, ha disciplinato la successione senza soluzione di continuità e la permanenza dei ruoli e degli affidamenti in capo ai consorzi accorpati.
La riunificazione, osserva la Corte, non postula l’estinzione istantanea dell’ente accorpato: la stessa legge regionale fissa termini, non perentori, per l’approvazione degli atti organizzativi. Il periodo transitorio, deliberato dal Commissario straordinario, è funzionale alla modalità di successione tra enti. Il consorzio accorpato conserva quindi la legittimazione ad agire e il potere di emanare l’atto impositivo, poiché le attività affidate permangono in capo ad esso.
La Corte esclude altresì la configurabilità di una delega intersoggettiva e ribadisce che il mandato senza rappresentanza non è esportabile in ambito pubblicistico. L’errore del giudice d’appello, che aveva annullato l’atto per un insussistente vizio di incompetenza assoluta, è quindi la ragione della cassazione con rinvio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.